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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’impossibilità di applicare la custodia cautelare al minorenne accusato di furto con strappo dopo la riforma del 2001. La lacuna normativa rispecchia una scelta legislativa che non risulta manifestamente irragionevole.
Di cosa si tratta
Con la legge n. 128/2001, il furto con strappo è stato ricollocato dalla lettera e alla lettera e-bis dell’art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza). L’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988 (processo minorile) consente la custodia cautelare solo per i reati alle lettere e, f, g, h e non alla nuova lettera e-bis. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Bari solleva questione di legittimità costituzionale per la conseguente impossibilità di applicare la misura al minorenne accusato di furto con strappo.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Parametro: art. 3 della Costituzione (irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni e tra la disciplina ante e post riforma). Giudice rimettente: GIP del Tribunale per i minorenni di Bari.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La determinazione delle ipotesi tassative di custodia cautelare minorile è rimessa al legislatore nel rispetto del principio di non manifesta irragionevolezza (art. 13 Cost.). La situazione normativa, pur potendo essere frutto di una svista, rispecchia pur sempre una scelta legislativa; i criteri di raffronto indicati dal rimettente non costituiscono validi tertia comparationis.
Il principio
La custodia cautelare nei confronti dei minorenni deve essere considerata di assoluta eccezionalità; la determinazione delle fattispecie che la consentono è riservata al legislatore ed è sindacabile dalla Corte solo in caso di manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Dopo la riforma del 2001, è possibile applicare la custodia cautelare a un minorenne per furto con strappo?
Secondo la disciplina vigente nel 2003, no: l’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, nel richiamare le lettere e, f, g, h dell’art. 380, comma 2, c.p.p., non copre la lettera e-bis introdotta dalla l. n. 128/2001.
Perché la Corte non ha ritenuto irragionevole questa lacuna?
Perché la possibilità di applicare la custodia cautelare ai minori per furto era assente anche nel testo originario del 1988 e è stata introdotta solo nel 1991; la situazione risultante dalla riforma del 2001, pur non ottimale, non è manifestamente illogica.
Chi è competente a colmare questa lacuna?
Il legislatore, mediante una modifica dell’art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, aggiornando il rinvio all’art. 380, comma 2, c.p.p. in modo da includere la lettera e-bis.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato per la disparità di trattamento
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale; riserva di legge per le restrizioni cautelari
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