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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 180/1998 (conv. l. n. 267/1998), che vieta di devolvere ad arbitri le controversie sulle opere pubbliche in zone colpite da calamità naturali. La norma non viola l’art. 25 Cost. perché la giurisdizione si determina con riferimento al momento della proposizione della domanda.

Di cosa si tratta

Due giudizi arbitrali riguardavano controversie relative all’esecuzione di opere di ricostruzione in zone della Campania colpite da frane nel 1998. Una legge sopravvenuta aveva vietato di devolvere tali controversie ad arbitri, anche se la clausola compromissoria era stata stipulata prima. I collegi arbitrali dubitavano che ciò violasse il principio del giudice naturale precostituito per legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Napoli ha sollevato questione sull’art. 3, comma 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180 (conv. l. n. 267/1998), nella parte in cui esclude che le controversie sulle opere pubbliche per la ricostruzione di territori colpiti da calamità possano essere devolute ad arbitri. Il parametro era l’art. 25 della Costituzione (giudice naturale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria ordinanza n. 11/2003. La norma non lede il giudice naturale perché la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), e la disposizione esclusa dal divieto di arbitrato le sole controversie in cui fosse già stata notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il principio

La legge sopravvenuta che esclude la devoluzione ad arbitri di certe controversie non viola il principio del giudice naturale: la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda, sicché chi non aveva ancora notificato la domanda di arbitrato non può lamentare la perdita del "giudice naturale" arbitrale.

Domande e risposte

Perché la clausola compromissoria già stipulata non proteggeva le parti?

Perché la legge ha introdotto un divieto prima che la domanda di arbitrato fosse notificata. Il principio del giudice naturale vale dal momento della proposizione della domanda, non dalla stipula del contratto che la prevede.

Quali controversie rimanevano arbitrabili?

Quelle per le quali la domanda di arbitrato era già stata notificata prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 180/1998. In tal caso il collegio arbitrale aveva già assunto la veste di giudice naturale precostituito.

La norma era definitiva o temporanea?

Riguardava specificamente le controversie relative a opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità, una fattispecie eccezionale. La ratio era garantire un controllo giurisdizionale ordinario su interventi di pubblica utilità straordinaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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