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La Corte ordina la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica di Padova per rivalutare la rilevanza della questione: la norma impugnata sull’accompagnamento alla frontiera è stata modificata dalla legge di conversione n. 106/2002, che ha trasferito la competenza alla convalida dal PM al tribunale monocratico.
Di cosa si tratta
Quindici ordinanze del Procuratore della Repubblica di Padova, emesse nel corso di giudizi di convalida di provvedimenti di accompagnamento alla frontiera di stranieri extracomunitari, censuravano l’art. 2 del d.l. n. 51/2002, nella parte in cui attribuiva al PM (e non al giudice) il potere di convalidare il provvedimento di espulsione, ritenendo la tutela offerta allo straniero inferiore a quella prevista per il trattenimento nei CPT.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51. Parametro: art. 3 della Costituzione (disparità di tutela rispetto all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998). Giudice rimettente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova (15 ordinanze riunite).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti al rimettente. La legge di conversione n. 106/2002 ha modificato la norma denunciata, trasferendo la competenza alla convalida dal Procuratore al tribunale in composizione monocratica. Il rimettente deve quindi rivalutare se la questione rimanga rilevante alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma denunciata viene modificata in modo incidente sulla sua applicazione nel giudizio a quo, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi la persistente rilevanza della questione.
Domande e risposte
Chi convalida il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dopo la l. n. 106/2002?
Il tribunale in composizione monocratica, non più il Procuratore della Repubblica come previsto dall’originario d.l. n. 51/2002.
Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?
La Corte non decide nel merito, ma restituisce la questione al giudice a quo affinché valuti se, dopo la modifica normativa, la sua decisione dipenda ancora dalla norma originariamente impugnata.
La questione sulla tutela dello straniero espulso fu poi ridecisa?
Sì: la disciplina della convalida dell’accompagnamento alla frontiera è stata oggetto di successive pronunce della Corte, in particolare con la sentenza n. 105/2001 già richiamata in questa ordinanza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato per la disparità di tutela tra stranieri espulsi e trattenuti
- Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale e riserva di legge
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