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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esclusione dei lavoratori in permesso sindacale dalla tutela INAIL contro gli infortuni. Il permesso sindacale è episodico e non sospende il rapporto di lavoro, a differenza dell’aspettativa sindacale; la differenza di trattamento è pertanto giustificata.

Di cosa si tratta

Un lavoratore subisce un infortunio in itinere durante il rientro da attività sindacale svolta in permesso ex art. 30 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). L’INAIL rifiuta la copertura assicurativa ritenendo la situazione non tutelata. La Corte d’appello di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico INAIL), nella parte in cui non include tra gli assicurati i lavoratori in permesso sindacale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Parametri: artt. 3 e 38 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Firenze. La rimettente richiamava la sentenza n. 171/2002 che aveva già esteso la tutela ai lavoratori in aspettativa sindacale e sosteneva che la mancata estensione ai lavoratori in permesso creasse una disparità di trattamento ingiustificata.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il permesso sindacale (art. 30 l. n. 300/1970) è caratterizzato da episodicità e occasionalità e non altera la continuità della prestazione lavorativa. L’aspettativa sindacale (art. 31), invece, configura un distacco durevole che sospende la prestazione e l’obbligo retributivo, rendendo il sindacato soggetto obbligato al pagamento del premio INAIL. Le due fattispecie non sono assimilabili; la differenza di disciplina non viola né l’art. 3 né l’art. 38 Cost.

Il principio

Il sistema di sicurezza sociale non impone la piena socializzazione del rischio per qualsiasi attività latamente riferibile a una prestazione di lavoro; la tutela INAIL può essere limitata alle fattispecie in cui il legame con il rapporto di lavoro sia strutturale e non meramente occasionale.

Domande e risposte

Un lavoratore infortunato durante un permesso sindacale ha diritto all’indennità INAIL?

No, secondo l’interpretazione vigente al 2003: il permesso sindacale non rientra tra le fattispecie coperte dall’art. 4 del d.P.R. n. 1124/1965, a differenza dell’aspettativa sindacale.

Qual è la differenza tra permesso sindacale e aspettativa sindacale?

Il permesso è breve e occasionale (es. partecipazione a una riunione): il rapporto di lavoro resta in essere. L’aspettativa è un distacco prolungato per l’intera durata del mandato, con sospensione della prestazione e della retribuzione.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 171/2002 richiamata dalla Corte?

Aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui non estendevano la tutela INAIL ai lavoratori in aspettativa sindacale e non obbligavano le organizzazioni sindacali al pagamento del relativo premio assicurativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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