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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 3, commi 181-189, della l. n. 549/1995 (parametri presuntivi di ricavi per piccole imprese e lavoratori autonomi). La mancata differenziazione territoriale dei parametri non viola il principio di uguaglianza né la capacità contributiva.

Di cosa si tratta

La Commissione tributaria provinciale di Sassari (e quella di Catania, in giudizi riuniti) aveva sollevato questione di legittimità sui parametri presuntivi di ricavi introdotti dalla legge finanziaria 1996, applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale senza tener conto delle differenti realtà economiche locali. Il caso riguardava una farmacista di un piccolo paese sardo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Sassari ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, commi 181-189, della l. 28 dicembre 1995, n. 549, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva sollevato analoga questione anche in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Sassari (e di Catania per i giudizi riuniti).

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni principali: i parametri presuntivi di ricavi, benché uniformi sul territorio nazionale, sono strumenti di accertamento con carattere di presunzione grave, precisa e concordante, non valori definitivi. Il contribuente può sempre dimostrare, nel contraddittorio, le particolarità della propria situazione territoriale. Non vi è violazione del principio di uguaglianza o di capacità contributiva. Dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate in relazione all’art. 23 Cost. e manifestamente inammissibili quelle relative agli artt. 24 e 53 Cost. per totale carenza di motivazione.

Il principio

I parametri presuntivi di ricavi per le piccole imprese costituiscono strumenti di accertamento della capacità contributiva, non irragionevoli anche se uniformi su tutto il territorio nazionale, purché il contribuente abbia la possibilità concreta di confutarli nel contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, dimostrando le specificità della propria attività e del proprio contesto economico-territoriale.

Domande e risposte

Cosa sono i parametri di cui alla l. n. 549/1995?

Sono coefficienti presuntivi di ricavi che l’Amministrazione finanziaria può usare per accertare i ricavi di piccole imprese e lavoratori autonomi in contabilità semplificata, quando i ricavi dichiarati si discostano significativamente dai valori parametrici. Sono stati poi sostituiti dagli studi di settore.

Un farmacista in un piccolo paese sardo deve applicare gli stessi parametri di uno in una grande città?

I parametri legali sono uniformi, ma il contribuente può dimostrare in sede di contraddittorio che la sua situazione concreta è diversa da quella parametrica, anche invocando differenze territoriali, economiche e demografiche specifiche.

L’applicazione retroattiva dei parametri al 1995 è costituzionale?

Sì, secondo la Corte. L’art. 3, comma 189, della l. n. 549/1995 estendeva i parametri al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1995. La questione è stata dichiarata non fondata perché i parametri non sono norme tributarie sostanziali ma strumenti procedurali di accertamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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