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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Le Regioni Veneto e Lombardia impugnano il decreto-legge n. 23/2007 sul ripiano selettivo dei disavanzi sanitari pregressi, sostenendo che lo Stato avesse invaso le loro competenze imponendo misure senza adeguato coinvolgimento regionale. La Corte dichiara inammissibili le questioni principali e riserva a separata pronuncia quella sull’art. 1-bis.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 23/2007 aveva previsto un intervento statale per il ripiano selettivo dei deficit accumulati dalle Regioni nel settore sanitario, imponendo misure specifiche (tra cui quote fisse sulle ricette per prestazioni ambulatoriali) senza che le Regioni interessate fossero state adeguatamente coinvolte nel processo decisionale. Veneto e Lombardia hanno impugnato il decreto davanti alla Corte, lamentando violazione delle competenze regionali in materia di tutela della salute e di autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia (nn. 25, 26, 32 e 34 del 2007) censuravano l’art. 1 del d.l. n. 23/2007 in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, contestando che lo Stato potesse imporre misure di risanamento sanitario senza il consenso delle Regioni e in contrasto con il processo di responsabilizzazione avviato con il federalismo fiscale.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i quattro ricorsi e dichiara inammissibili le questioni principali sull’art. 1 del decreto, per difetti di prospettazione dei ricorsi. Riserva a separata pronuncia la questione sull’art. 1-bis sollevata dalla Regione Veneto. Il principio di leale collaborazione non è invocabile quando lo Stato fissa principi fondamentali in materie di legislazione concorrente.

Il principio

Il principio di leale collaborazione non opera quando la norma statale si limiti a fissare principi fondamentali in una materia di competenza concorrente (quale il coordinamento della finanza pubblica). In tale ambito lo Stato può intervenire senza richiedere il previo consenso regionale.

Domande e risposte

Perché i ricorsi regionali sono stati dichiarati inammissibili?

Perché le Regioni non avevano sufficientemente precisato le censure e il regime costituzionale di riferimento. L’inammissibilità ha carattere processuale e non implica che le disposizioni siano conformi alla Costituzione nel merito.

Cosa sono i disavanzi sanitari pregressi?

Sono i deficit accumulati dal sistema sanitario regionale in esercizi precedenti. Il d.l. n. 23/2007 prevedeva un meccanismo di ripiano selettivo, cioè riservato alle Regioni che avessero già aderito a piani di rientro concordati con lo Stato.

Qual è il confine tra autonomia sanitaria regionale e intervento statale?

Lo Stato può dettare principi fondamentali in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; le Regioni mantengono l’organizzazione interna del servizio sanitario. I piani di rientro dai deficit sono considerati strumenti di coordinamento finanziario a valenza statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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