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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3 della legge regionale siciliana 21/2006, che attribuiva in via esclusiva ai magistrati della Corte dei conti in servizio in Sicilia il ruolo di revisore contabile della società regionale di riscossione, violando l’indipendenza e l’autonomia dell’organo di controllo.
Di cosa si tratta
La legge della Regione siciliana del 2006 imponeva che il revisore contabile della “Riscossione Sicilia” S.p.A. fosse scelto dall’Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti in servizio presso gli uffici siciliani. Un consigliere della Corte dei conti aveva chiesto l’autorizzazione ad assumere tale incarico, ma il Consiglio di presidenza della Corte dei conti l’aveva negata ritenendo l’incarico non autorizzabile. Il TAR Sicilia, investito del ricorso del magistrato, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia aveva censurato l’art. 3 della l. reg. sic. 21/2006 in riferimento agli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, che garantiscono rispettivamente l’indipendenza della Corte dei conti nei confronti del potere esecutivo e l’indipendenza dei giudici speciali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 21/2006. Ha ritenuto che la norma, nel vincolare la scelta del revisore contabile all’area dei magistrati contabili in servizio in Sicilia – magistrati chiamati poi a rendere conto della propria attività di revisione allo stesso Assessorato regionale – compromettesse l’indipendenza della Corte dei conti garantita dalla Costituzione.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati della Corte dei conti in modo da pregiudicare l’indipendenza di quell’organo costituzionale: la riserva di posizioni di controllo ai magistrati contabili scelti dall’esecutivo regionale crea un vincolo organico incompatibile con la garanzia di autonomia prevista dagli artt. 100 e 108 Cost.
Domande e risposte
Perché la norma regionale violava l’indipendenza della Corte dei conti?
Perché i magistrati contabili, dopo aver svolto il controllo sulla gestione della Riscossione Sicilia, erano tenuti a riferire i risultati all’Assessorato regionale per il bilancio. Questo creava un rapporto di dipendenza funzionale tra i controllori e il soggetto controllato che sovvertiva le garanzie costituzionali di indipendenza.
Cosa prevede l’art. 100, terzo comma, della Costituzione?
Stabilisce che la legge assicura l’indipendenza della Corte dei conti e dei suoi componenti di fronte al Governo. Tale indipendenza riguarda sia la funzione giurisdizionale sia quella di controllo sulla gestione del bilancio delle pubbliche amministrazioni.
Un magistrato della Corte dei conti può assumere incarichi extragiudiziari?
Sì, ma solo previa autorizzazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che valuta la compatibilità dell’incarico con le funzioni istituzionali e con il principio di indipendenza. Nel caso di specie, il Consiglio aveva correttamente negato l’autorizzazione.
Norme collegate
- Art. 100 della Costituzione — indipendenza della Corte dei conti
- Art. 108 della Costituzione — indipendenza dei giudici speciali
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