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Materia: Civile — assegno di mantenimento, assegno divorzile e ripetizione dell’indebito · Riferimento: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 8 novembre 2022, n. 32914
- Le somme versate a titolo di assegno in base a un provvedimento provvisorio poi riformato possono dover essere restituite.
- La ripetibilità opera quando la sentenza definitiva accerta che i presupposti del diritto all’assegno mancavano fin dall’inizio («ab origine»).
- Per le somme destinate al mantenimento dei figli, invece, prevale di norma la solidarietà familiare e quanto percepito non va restituito.
Il caso
Nel corso di un giudizio di separazione o divorzio il giudice fissa, in via provvisoria, un assegno a carico di un coniuge. All’esito del processo, però, la sentenza definitiva nega il diritto all’assegno oppure ne riduce sensibilmente l’importo. Si pone allora la domanda: le somme già percepite in più vanno restituite a chi le ha versate? La giurisprudenza era divisa tra chi riteneva l’assegno sempre «consumato» e quindi irripetibile e chi ammetteva la restituzione dell’indebito.
La decisione
Le Sezioni Unite compongono il contrasto distinguendo a seconda della ragione per cui l’assegno viene meno. Quando la sentenza definitiva accerta che i presupposti del diritto mancavano fin dall’origine — ad esempio perché il coniuge era in realtà economicamente autosufficiente — le somme percepite costituiscono un indebito e vanno restituite, perché non vi era alcun titolo che le giustificasse.
La Corte distingue però il caso del mantenimento dei figli. Qui prevale il principio di solidarietà familiare e la naturale destinazione delle somme a bisogni primari già soddisfatti: di regola ciò che è stato percepito per i figli non va restituito, salvo casi particolari. Resta inoltre distinta la mera rimodulazione dell’assegno tra coniugi per fatti sopravvenuti, che opera per il futuro e non travolge le somme già corrisposte secondo il bisogno del momento.
Il principio di diritto
Le somme corrisposte a titolo di assegno provvisorio sono ripetibili quando la decisione definitiva accerta l’insussistenza ab origine dei presupposti del diritto; non lo sono, di regola, quando la modifica dipende da una diversa valutazione del bisogno sopravvenuto. Per le somme destinate al mantenimento dei figli prevale il principio di solidarietà familiare, che ne esclude tendenzialmente la restituzione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ha un impatto concreto su chi versa o riceve un assegno in base a provvedimenti provvisori: il coniuge obbligato sa di poter recuperare quanto pagato se alla fine si accerta che l’assegno non era mai dovuto; il coniuge beneficiario sa che un assegno fissato in via interinale non è un «acquisito» definitivo. Per i figli, invece, la tutela è rafforzata: le somme percepite per il loro mantenimento restano, in linea di principio, non ripetibili. È quindi prudente valutare con attenzione l’importo richiesto in via provvisoria e conservare la documentazione dei pagamenti. Approfondimenti nella sezione Codice Civile.
Domande frequenti
Devo restituire l’assegno già ricevuto se la sentenza me lo nega?
Sì, se la decisione definitiva accerta che il diritto all’assegno mancava fin dall’inizio: in tal caso le somme sono un indebito e vanno restituite.
Vale anche per il mantenimento dei figli?
No, di regola. Per le somme destinate ai figli prevale la solidarietà familiare e ciò che è stato percepito tende a non essere restituito.
E se l’assegno viene solo ridotto per fatti nuovi?
La rimodulazione per circostanze sopravvenute opera per il futuro e non comporta, di norma, la restituzione di quanto già versato secondo il bisogno del momento.
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 8 novembre 2022, n. 32914.
- Artt. 2033 e ss. del Codice civile (ripetizione dell’indebito); art. 156 c.c. e art. 5 della L. 898/1970 (assegni di mantenimento e divorzile).
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