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Materia: Responsabilità professionale — commercialista · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, 23 giugno 2016, n. 13007
- Il commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo di informare il cliente di tutto ciò che è utile, anche segnalando i rimedi che esulano dalla propria competenza.
- Non avvisare il cliente della possibilità di impugnare una sentenza tributaria, lasciando scadere i termini, è fonte di responsabilità civile.
- Il fatto che il commercialista non sia legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione non esclude la sua responsabilità: doveva almeno indirizzare il cliente a un avvocato.
Il caso
Un contribuente, dopo aver perso in appello una controversia tributaria contro l’Agenzia delle Entrate, si rivolge al proprio commercialista. Questi non lo informa della possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza sfavorevole, e i termini di impugnazione scadono. Il contribuente, divenuta definitiva la condanna al pagamento della sanzione tributaria, agisce contro il professionista per il risarcimento.
La decisione
La Corte afferma la responsabilità civile del commercialista. Il professionista incaricato di una consulenza ha l’obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni utili nell’ambito della propria competenza e, tenuto conto della portata dell’incarico, deve anche individuare le questioni che esulano da tale ambito, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi per assumere decisioni autonome, eventualmente rivolgendosi a un altro professionista indicato come competente.
Decisivo è il rilievo che la mancanza di legittimazione del commercialista a proporre personalmente il ricorso per cassazione (riservato agli avvocati cassazionisti) non lo esonera: egli avrebbe comunque dovuto segnalare al cliente l’esistenza del rimedio e la necessità di rivolgersi tempestivamente a un legale abilitato. L’omissione di questa informazione, da cui è derivata la definitività della pretesa, fonda la responsabilità risarcitoria.
Il principio di diritto
Il professionista incaricato di una consulenza è tenuto a informare il cliente di tutto ciò che è utile alla tutela dei suoi interessi, ivi compresi i rimedi che esorbitano dalla propria competenza tecnica; l’omessa segnalazione al cliente della possibilità di impugnare, con conseguente decadenza dai termini, è fonte di responsabilità civile, non esclusa dal difetto di legittimazione del consulente a proporre direttamente l’impugnazione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia delinea un dovere di informazione «a tutto campo»: il consulente fiscale non può trincerarsi dietro i confini della propria specializzazione quando è in gioco un rimedio essenziale per il cliente. Deve almeno avvisarlo e indirizzarlo al professionista competente, soprattutto in presenza di termini di decadenza. Per il contribuente, ciò significa che l’inerzia del proprio consulente di fronte a una sentenza sfavorevole può tradursi in un danno risarcibile. L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Domande frequenti
Il commercialista deve dirmi se posso fare ricorso, anche se non è lui a proporlo?
Sì. Anche se non è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, deve informarti della possibilità di impugnare e indirizzarti tempestivamente a un avvocato abilitato.
Cosa rischia il commercialista che lascia scadere i termini?
Risponde civilmente del danno: se l’omessa informazione ha reso definitiva una pretesa che poteva essere impugnata, deve risarcire il pregiudizio subito dal cliente.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 13007.
- Artt. 2229 e seguenti del Codice civile (professioni intellettuali); dovere di informazione del consulente.
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