Testo dell'articoloIn aggiornamento
Materia: Responsabilità professionale — commercialista · Riferimento: Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14387
- Il commercialista, quale che sia l’oggetto specifico dell’incarico, ha l’obbligo di informazione completa verso il cliente.
- Deve prospettare tutte le soluzioni praticabili, comprese quelle eventualmente non convenienti o non desiderate, per metterlo in condizione di scegliere consapevolmente.
- Limitarsi a proporre una sola via, senza illustrare alternative e relativi costi, integra negligenza professionale e obbliga al risarcimento del danno.
Il caso
Un socio-lavoratore intende uscire da una società. Il commercialista cui si rivolge per la consulenza gli propone la soluzione del recesso, quantificando il relativo carico fiscale in circa 85.000 euro. A operazione conclusa, però, il professionista comunica al cliente l’importo effettivamente dovuto: circa 117.000 euro. Il cliente lamenta di non essere stato informato delle alternative (in particolare la cessione della quota) e dei loro diversi effetti, e agisce per il risarcimento.
La decisione
La Corte accoglie le ragioni del cliente. Il commercialista, indipendentemente dall’oggetto specifico della prestazione, è tenuto a un obbligo di informazione completa: deve prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili sia quelle meno convenienti o non desiderate, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il proprio miglior interesse.
Nel caso concreto, il professionista aveva deciso di proporre al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle possibili alternative e delle relative implicazioni economiche e fiscali. Questa selezione unilaterale delle opzioni — sottratta alla valutazione del cliente — integra una violazione del dovere di diligenza e informazione e, in presenza di un danno (il maggior carico fiscale rispetto a soluzioni alternative più vantaggiose), fonda la responsabilità risarcitoria del consulente.
Il principio di diritto
Il prestatore d’opera intellettuale incaricato di una consulenza ha l’obbligo di fornire al cliente un’informazione completa, illustrando tutte le soluzioni astrattamente praticabili — comprese quelle non convenienti o non gradite — così da consentirgli una scelta consapevole; la prospettazione di una sola opzione, in difetto di adeguata informazione sulle alternative, costituisce inadempimento fonte di danno risarcibile.
Implicazioni pratiche
La consulenza professionale non si esaurisce nell’indicare una strada: deve mettere il cliente nelle condizioni di decidere, illustrando le opzioni e i rispettivi costi e rischi. Per i professionisti, ciò impone di documentare le alternative prospettate (per esempio per iscritto), a tutela propria e del cliente. Per chi riceve la consulenza, una scelta indotta da un quadro parziale può tradursi in un danno risarcibile quando emergano soluzioni alternative più vantaggiose ignorate dal consulente. Il fondamento è nella diligenza qualificata del prestatore d’opera (art. 1176, comma 2, Codice Civile).
Domande frequenti
Il commercialista deve illustrarmi anche le opzioni meno convenienti?
Sì. Secondo la Cassazione deve prospettare tutte le soluzioni praticabili, comprese quelle non convenienti, per metterti in condizione di scegliere consapevolmente.
Se mi propone una sola soluzione e poi mi costa di più, posso chiedere il risarcimento?
Sì, se la consulenza incompleta ti ha causato un danno: la mancata illustrazione di alternative più vantaggiose è inadempimento e obbliga il professionista a risarcire il pregiudizio.
Fonti
- Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14387.
- Art. 1176, comma 2, del Codice civile (diligenza qualificata del professionista); obbligo di informazione completa nella consulenza.
Hai una domanda su questa sentenza?
Una segnalazione, un caso pratico o una richiesta di chiarimento: scrivici e ti rispondiamo via email.
Scrivici
Compila il modulo: ti risponderemo all'indirizzo che indichi. I campi con * sono obbligatori.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.