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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione), sollevata dalla Corte d’appello di Genova in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., concernente il termine per presentare la domanda di riparazione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Genova, nel corso di un procedimento di riparazione per ingiusta detenzione promosso da Olivotto Ennio (arrestato nel 1986, prosciolto nel 1990, che aveva chiesto la riparazione solo nel 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 315 c.p.p., ritenendo che il termine di decadenza per la domanda di riparazione potesse essere incostituzionale nel caso in cui l’interessato non fosse stato a conoscenza della definizione del procedimento.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Genova lamentava la violazione degli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione: l’art. 315 c.p.p. fissa un termine di decadenza per la domanda di riparazione che potrebbe pregiudicare chi, come l’Olivotto, non era stato informato della definizione del giudizio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ritenendo che la disciplina del termine di decadenza dell’art. 315 c.p.p. fosse già stata valutata come costituzionalmente conforme in precedenti pronunce e che la specifica situazione dell’Olivotto non evidenziasse un vizio di incostituzionalità della norma.

Il principio

Il termine di decadenza per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è giustificato dall’esigenza di certezza del diritto; la Corte ha ritenuto infondata la tesi che tale termine decorra solo dalla conoscenza effettiva della definizione del giudizio da parte dell’interessato.

Domande e risposte

Cos’è la riparazione per ingiusta detenzione?

L’art. 314 c.p.p. prevede che chi ha subito una custodia cautelare ingiusta (perché poi prosciolto con formula piena) ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato; l’art. 315 disciplina le modalità e i termini per presentare la domanda.

Qual era il termine di decadenza previsto dall’art. 315 c.p.p.?

L’art. 315 c.p.p. fissava un termine di due anni per presentare la domanda di riparazione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

Nel caso Olivotto il termine era stato rispettato?

Il prosciolto era stato liberato nel 1986 e la sentenza del giudice istruttore era del 1990; la domanda di riparazione era stata presentata nel 2001, quindi ben oltre il termine biennale. La questione di legittimità serviva a verificare se il termine decorresse dalla conoscenza effettiva del proscioglimento.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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