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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, che vieta di percepire l’indennità integrativa speciale (IIS) su due trattamenti pensionistici. La questione era già stata decisa in precedenti pronunce e il rimettente non ha indicato elementi nuovi.
Di cosa si tratta
L’indennità integrativa speciale (IIS) è una voce del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici. La norma censurata vietava di percepirla due volte quando il pensionato titolare di pensione diretta acquisiva anche una pensione di reversibilità (del coniuge deceduto). La Corte aveva già affrontato il tema nelle sentenze n. 494/1993 e n. 516/2000.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti (sez. giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana e sezioni di Puglia e Sardegna) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sul divieto di doppia percezione dell’IIS.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, riunendo i giudizi. La questione era già stata decisa nelle precedenti pronunce n. 494/1993 e n. 516/2000, che avevano chiarito il quadro: il divieto di cumulo non è in sé incostituzionale, ma deve essere accompagnato da un limite minimo sotto il quale il divieto non opera.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale su una norma già oggetto di pronunce di questa Corte può essere dichiarata manifestamente inammissibile quando il rimettente non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nelle pronunce precedenti.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità integrativa speciale?
Era una voce del trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici, originariamente istituita per compensare l’erosione del potere d’acquisto. È stata poi progressivamente incorporata nella pensione base con il meccanismo della perequazione automatica.
Perché il cumulo su due pensioni era problematico?
L’IIS era calcolata in base al livello minimo del trattamento pensionistico. Percepirla due volte — su pensione diretta e di reversibilità — poteva risultare iniquo rispetto a chi percepiva un’unica pensione più elevata. Il legislatore aveva vietato il cumulo, ma senza prevedere un limite minimo complessivo.
Cosa aveva stabilito la sent. n. 516/2000?
La Corte aveva chiarito che l’incostituzionalità non deriva dal divieto di cumulo in sé, ma dalla mancanza di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il divieto non deve operare, e aveva invitato il legislatore a colmare questa lacuna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e sicurezza sociale
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