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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Lanciano contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Di Fonzo nei confronti di Nicola Fosco. Il ricorso non era stato notificato nei termini perentori fissati dall’ordinanza di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Lanciano era investito di un giudizio civile per risarcimento danni intentato da Nicola Fosco contro il deputato Giovanni Di Fonzo per dichiarazioni offensive rese in interviste e trasmissioni televisive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto, che era stato dichiarato ammissibile, ma poi non era stato notificato entro i termini.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 16 gennaio 2001 (doc. IV-quater n. 164) che dichiarava insindacabili i fatti per cui era in corso il giudizio. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione. L’organo ricorrente non aveva provveduto alla notifica del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità entro il termine perentorio da quest’ultima fissato, determinando la decadenza dal giudizio.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il termine per la notifica del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità è perentorio e la sua inosservanza determina l’improcedibilità: l’esigenza costituzionale che il giudizio si concluda in termini certi non può essere rimessa alla disponibilità delle parti confliggenti.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra inammissibilità e improcedibilità?

L’inammissibilità si dichiara quando mancano ab origine i presupposti del ricorso (legittimazione, interesse ecc.). L’improcedibilità interviene quando, pur essendo il ricorso inizialmente ammissibile, un vizio successivo — come il mancato rispetto di un termine perentorio — impedisce lo svolgimento del giudizio nel merito.

Cosa succede se un conflitto di attribuzione viene dichiarato improcedibile?

Il giudizio si chiude senza che la Corte si pronunci sulla legittimità dell’atto contestato. La delibera parlamentare di insindacabilità rimane quindi in vigore, e il giudice ordinario è vincolato a tenerne conto nel proprio giudizio.

Le dichiarazioni di un parlamentare in TV sono sempre coperte dall’art. 68?

No. La Corte ha ripetutamente affermato che l’insindacabilità presuppone un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio del mandato parlamentare. Dichiarazioni rese in contesti estranei all’attività parlamentare tipica non beneficiano in automatico della prerogativa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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