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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile (danno non patrimoniale), sollevata dal Tribunale di Ancona sez. di Jesi, in quanto la questione non aveva sufficiente autonomia rispetto al già formato diritto vivente in materia.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno all’immagine e alla vita di relazione intentato dal sindaco di Jesi contro un ufficiale dei carabinieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile nella parte in cui preclude il risarcimento del danno non patrimoniale quando il fatto non corrisponde a una fattispecie astratta di reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice remittente lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione: l’art. 2059 c.c. non consentirebbe il risarcimento del danno non patrimoniale per fatto colposo grave della pubblica amministrazione che non configuri reato, anche quando il danno sia realmente subito.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che la Corte stessa, con la sentenza n. 233/2003, aveva già fornito un’interpretazione dell’art. 2059 c.c. costituzionalmente orientata che consentiva una lettura più ampia della risarcibilità del danno non patrimoniale; il remittente non aveva tenuto conto di tale orientamento.
Il principio
Il giudice remittente deve previamente sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; la mancata considerazione del diritto vivente formatosi a seguito di precedenti sentenze della Corte rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 2059 del codice civile?
L’art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale (come il danno morale) deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge; storicamente questo significava solo quando il fatto costituiva reato, ma la Corte cost. n. 233/2003 e la Cassazione hanno ampliato tale interpretazione.
Qual era la portata della sentenza Corte cost. n. 233/2003 richiamata?
La sentenza n. 233/2003 ha dichiarato che l’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche per la lesione di diritti costituzionalmente protetti, non solo quando il fatto è astrattamente previsto come reato.
Cosa significa «diritto vivente» nel sistema costituzionale italiano?
Il diritto vivente è l’interpretazione che di una norma danno costantemente i giudici, in particolare la Cassazione; il giudice remittente deve confrontarsi con tale interpretazione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona, parametro per la risarcibilità del danno non patrimoniale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra diverse categorie di danneggiati
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela in giudizio
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