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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile (danno non patrimoniale), sollevata dal Tribunale di Ancona sez. di Jesi, in quanto la questione non aveva sufficiente autonomia rispetto al già formato diritto vivente in materia.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel corso di un giudizio civile per risarcimento del danno all’immagine e alla vita di relazione intentato dal sindaco di Jesi contro un ufficiale dei carabinieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile nella parte in cui preclude il risarcimento del danno non patrimoniale quando il fatto non corrisponde a una fattispecie astratta di reato.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice remittente lamentava la violazione degli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione: l’art. 2059 c.c. non consentirebbe il risarcimento del danno non patrimoniale per fatto colposo grave della pubblica amministrazione che non configuri reato, anche quando il danno sia realmente subito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando che la Corte stessa, con la sentenza n. 233/2003, aveva già fornito un’interpretazione dell’art. 2059 c.c. costituzionalmente orientata che consentiva una lettura più ampia della risarcibilità del danno non patrimoniale; il remittente non aveva tenuto conto di tale orientamento.

Il principio

Il giudice remittente deve previamente sperimentare un’interpretazione costituzionalmente conforme della norma impugnata prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale; la mancata considerazione del diritto vivente formatosi a seguito di precedenti sentenze della Corte rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 2059 del codice civile?

L’art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale (come il danno morale) deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge; storicamente questo significava solo quando il fatto costituiva reato, ma la Corte cost. n. 233/2003 e la Cassazione hanno ampliato tale interpretazione.

Qual era la portata della sentenza Corte cost. n. 233/2003 richiamata?

La sentenza n. 233/2003 ha dichiarato che l’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, consente il risarcimento del danno non patrimoniale anche per la lesione di diritti costituzionalmente protetti, non solo quando il fatto è astrattamente previsto come reato.

Cosa significa «diritto vivente» nel sistema costituzionale italiano?

Il diritto vivente è l’interpretazione che di una norma danno costantemente i giudici, in particolare la Cassazione; il giudice remittente deve confrontarsi con tale interpretazione prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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