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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile e manifestamente infondata la questione relativa all’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, che vieta all’Agenzia delle entrate di eccepire la prescrizione sui rimborsi IRPEF/IRPEG per dichiarazioni fino al 30 giugno 1997. La Commissione tributaria provinciale di Milano non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 (art. 2, comma 58, L. 350/2003) stabilisce che l’Agenzia delle entrate deve erogare le eccedenze IRPEF e IRPEG maturate su dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza opporre la prescrizione del diritto del contribuente. Una banca tedesca (Dresdner Bank A.G.) aveva chiesto il rimborso di un credito d’imposta IRPEG del 1983. L’Agenzia delle entrate aveva eccepito la prescrizione, ma la norma la impediva.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 6, comma 2, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). Secondo il rimettente la norma violerebbe la parità delle parti nel processo, introdurrebbe una retroattività tributaria vietata e impedirebbe all’amministrazione di esercitare difese processuali ordinarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) la manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della L. 212/2000 (non sono parametri costituzionali idonei); 2) la manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., ritenendo che la norma abbia carattere eccezionale e non violi le garanzie costituzionali invocate.
Il principio
Una norma che vieta all’amministrazione finanziaria di opporre la prescrizione su rimborsi d’imposta risalenti, avendo carattere eccezionale e portata limitata a situazioni pregresse definite, non viola di per sé i principi di eguaglianza, buon andamento e tutela giurisdizionale della pubblica amministrazione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 2, comma 58, della L. 350/2003?
Stabilisce che l’Agenzia delle entrate deve procedere all’erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l’eventuale prescrizione del diritto del contribuente.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile in parte?
Perché gli artt. 3 e 6, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) non sono parametri costituzionali diretti: possono essere norme interposte solo se la violazione si riflette in quella di una norma costituzionale, circostanza non adeguatamente dimostrata dal rimettente.
La norma viola il principio di uguaglianza tra le parti del processo?
La Corte ha risposto negativamente: la disposizione ha carattere eccezionale e si giustifica nell’ambito di iniziative volte a definire pendenze storiche con i contribuenti, senza determinare un’irragionevole disparità di trattamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato come parametro
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione, evocato in relazione alla rinuncia alla prescrizione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale, in quanto la norma limiterebbe le difese processuali dell’amministrazione
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