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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria contro la legge statale di riforma del turismo (l. 135/2001): i ricorsi erano stati proposti prima della riforma costituzionale del Titolo V del 2001, e la legge non aveva ancora avuto attuazione nel periodo di vigenza dei vecchi parametri costituzionali.

Di cosa si tratta

Quattro Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria) avevano impugnato la legge statale 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sostenendo che essa invadesse le competenze regionali in materia turistica. I ricorsi erano stati presentati prima che entrasse in vigore la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001).

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione (nel testo previgente), nonché del principio di leale collaborazione. Sostenevano che la legge statale avesse invaso le competenze legislative e amministrative regionali in materia di turismo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il ragionamento è processuale: i ricorsi erano stati proposti quando erano ancora vigenti i parametri costituzionali previgenti; tuttavia, nel periodo di vigenza di quei parametri, la legge impugnata non aveva ancora avuto concreta attuazione (il d.P.C.M. attuativo era stato emanato solo il 13 settembre 2002, dopo la riforma costituzionale). Le Regioni non avevano quindi interesse attuale all’annullamento di una legge rimasta inattuata nel periodo di rilevanza.

Il principio

I ricorsi in via principale proposti prima di una riforma costituzionale che modifica i parametri devono essere decisi sulla base delle norme costituzionali vigenti al momento della proposizione. Tuttavia, se nel frattempo la legge impugnata è rimasta inattuata e non ha prodotto effetti lesivi nel periodo di vigenza dei vecchi parametri, il ricorso diventa inammissibile per difetto di interesse.

Domande e risposte

Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e non infondati?

Perché l’inammissibilità è una questione preliminare che preclude l’esame del merito: la Corte ha ritenuto che le Regioni non avessero un interesse processuale attuale, non avendo la legge prodotto effetti lesivi nel periodo di vigenza dei vecchi parametri costituzionali.

Cosa è cambiato con la riforma del Titolo V del 2001 in materia di turismo?

Il nuovo art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001) ha attribuito il turismo alla competenza legislativa residuale delle Regioni, non più concorrente. Ciò ha cambiato radicalmente il quadro delle competenze rispetto alla situazione previgente.

La legge sul turismo è rimasta in vigore?

Sì, la legge n. 135/2001 è rimasta in vigore, poiché la Corte si è limitata a dichiarare inammissibili i ricorsi senza pronunciarsi nel merito. La questione della sua compatibilità con il nuovo assetto costituzionale rimaneva aperta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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