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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la condizione di procedibilità dell’art. 22 della legge n. 990/1969 (richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all’assicuratore 60 giorni prima dell’azione) si applica anche alla domanda riconvenzionale; non vi è violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Di cosa si tratta

In un giudizio civile per incidente stradale, la parte convenuta proponeva domanda riconvenzionale e chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa, senza aver in precedenza inviato la raccomandata prevista dall’art. 22 della legge n. 990/1969 come condizione di procedibilità. Il Giudice di pace di Osimo sollevava questione di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione sull’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale sia equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento ai fini della procedibilità dell’azione risarcitoria.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza, in linea con l’ordinanza n. 251/2003 che aveva già deciso analoga questione dello stesso rimettente. La condizione di procedibilità ex art. 22 trova applicazione anche per la domanda riconvenzionale, e non viola i parametri costituzionali invocati.

Il principio

La condizione di procedibilità della previa richiesta scritta all’assicuratore, nella responsabilità civile da circolazione stradale, si applica anche alla domanda riconvenzionale e non lede il diritto di difesa né il giusto processo.

Domande e risposte

Cos’è la condizione di procedibilità nella RC auto?

È l’obbligo di inviare all’assicuratore, almeno 60 giorni prima di agire in giudizio, una raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento. Senza questo passaggio l’azione non può essere proposta.

Si applica anche alla domanda riconvenzionale?

Sì, secondo questa pronuncia. La condizione di procedibilità vale a prescindere dalla forma processuale con cui viene introdotta la pretesa risarcitoria.

Cosa è cambiato rispetto al 2004 in materia di RC auto?

La legge n. 990/1969 è stata sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005), che ha introdotto la procedura di risarcimento diretto e ridisegnato le condizioni di procedibilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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