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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c. per difetto di rilevanza: il convenuto era già decaduto dal potere di chiamare il terzo in causa, quindi la questione non aveva incidenza sul giudizio a quo.
Di cosa si tratta
In un procedimento civile davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il convenuto aveva chiesto ed ottenuto il rinvio dell’udienza per chiamare terzi in causa, ma non aveva provveduto alla notifica nei tempi utili. Il giudice dubitava della costituzionalità dell’assenza di un termine perentorio per tale adempimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione sull’art. 269, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Come già chiarito con l’ordinanza n. 117/2003 su analoga questione, l’art. 269, comma 2, c.p.c. impone il rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c.; poiché il convenuto aveva chiesto il rinvio dopo la scadenza di tale termine, era già decaduto dal potere di chiamare il terzo.
Il principio
Se il convenuto è già decaduto dal potere processuale di cui è censurata la disciplina, la questione di costituzionalità è irrilevante nel giudizio a quo e va dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Il convenuto può reiterate la richiesta di rinvio per chiamare terzi in causa?
No, non dopo la scadenza del termine (ordinatorio) per la notifica della citazione al terzo, che è prorogabile solo prima della sua scadenza (art. 154 c.p.c.).
Qual è il termine per notificare la citazione al terzo chiamato dal convenuto?
Deve essere rispettato il termine a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c. (61 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dal giudice).
Cosa si intende per «difetto di rilevanza» di una questione di costituzionalità?
Significa che la norma censurata non deve essere applicata nel giudizio in corso, oppure che la sua eventuale incostituzionalità non cambierebbe l’esito del giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e parità tra le parti nel processo
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata
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