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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La questione riguardava (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). Il parametro costituzionale invocato è artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost..

Di cosa si tratta

Ritenuto che la Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, con ordinanza depositata il 20 agosto 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, questione di legittimit costituzionale dellarticolo 250 del codice civile; che, come la Corte territoriale riferisce, il Tribunale per i minorenni di Brescia, con sentenza del 7 27 luglio 2009, ha autorizzato C. A. a riconoscere la figlia minore R. A. anche nel dissenso della madre di questa, R. M.,

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: (norma indicata nell’ordinanza di rimessione). I parametri costituzionali invocati sono: artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost..

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale dellarticolo 250 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 30, 31 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Brescia, sezione per i minorenni, con lordinanza indicata in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011. CONSULTA ONLIN

Il principio

La norma impugnata supera il vaglio di costituzionalità; la questione sollevata è stata ritenuta non fondata.

Domande e risposte

Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ o ‘manifesta infondatezza’?

Sono formule con cui la Corte può definire la questione in camera di consiglio, senza pubblica udienza, quando la soluzione appare chiara: l’inammissibilità riguarda vizi procedurali o di rilevanza, l’infondatezza il merito.

Chi ha sollevato la questione in questo caso?

Il giudice rimettente indicato negli atti ha sollevato la questione nel corso di un giudizio principale di cui era investito.

Quali sono gli effetti di questa ordinanza?

L’ordinanza chiude il giudizio incidentale di costituzionalità. Gli atti vengono restituiti al giudice a quo che riprende il procedimento principale applicando la norma ritenuta valida (se infondata) o adottando altra soluzione (se inammissibile).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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