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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Livorno contro la deliberazione della Camera dei deputati che aveva qualificato come ministeriali i comportamenti di un parlamentare imputato, negando l’autorizzazione a procedere. Il ricorso è improcedibile perché il ricorrente non ha impugnato tempestivamente la deliberazione parlamentare nei termini stabiliti dalla legge costituzionale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, aveva sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati. Quest’ultima, con deliberazione del 28 ottobre 2009, aveva ritenuto che i comportamenti contestati a un senatore (all’epoca deputato e ministro) fossero di natura ministeriale, negando così l’autorizzazione a procedere penalmente. Il Tribunale sosteneva che tale deliberazione violasse le sue attribuzioni giudiziarie.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Documento XVI, n. 1), con la quale l’organo parlamentare aveva ritenuto i comportamenti ascritti al senatore di natura ministeriale ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, negando l’autorizzazione a procedere all’autorità giudiziaria. Il parametro invocato è l’art. 96 Cost. e le norme della legge costituzionale n. 1 del 1989.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina. L’improcedibilità discende dalla mancata tempestiva impugnazione della deliberazione parlamentare, in linea con le ordinanze n. 41 del 2010 e nn. 188 e 52 del 2009.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è improcedibile quando il ricorrente non abbia impugnato tempestivamente la deliberazione parlamentare censurata nei termini prescritti dalla normativa applicabile; il decorso del termine senza impugnazione preclude l’accesso alla Corte.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È uno strumento con cui un potere dello Stato (ad esempio un tribunale) contesta che un altro potere (ad esempio il Parlamento) abbia invaso la sua sfera di competenza costituzionale.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

Perché il Tribunale non aveva impugnato nei termini di legge la deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009; il ritardo ha reso il ricorso inammissibile sul piano procedurale.

Cosa stabilisce l’art. 96 della Costituzione richiamato nel caso?

L’art. 96 Cost. prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri siano sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera a seconda dell’appartenenza politica dell’incolpato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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