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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione sull’art. 2, comma 1, l. n. 29/1979, in materia di ricongiunzione dei contributi tra le gestioni speciali INPS per artigiani ed esercenti attività commerciali, per difetto di rilevanza nel giudizio.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, della legge n. 29/1979, nella parte in cui non ammette la ricongiunzione di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (gestioni INPS per artigiani e per esercenti attività commerciali), entrambe gestite dallo stesso ente. La signora De Santis aveva versato contributi prima alla gestione commercianti, poi a quella artigiani, e chiedeva di riunire i periodi per maturare la pensione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 29/1979 in relazione all’art. 1, quarto comma, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi contributivi versati esclusivamente presso gestioni speciali per lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La Cassazione aveva già potuto risolvere la controversia applicando l’interpretazione corretta della norma vigente, senza necessità di una declaratoria di illegittimità costituzionale. La questione non era necessaria per decidere il caso.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il giudice rimettente avrebbe potuto e dovuto risolvere la controversia applicando le norme vigenti in modo conforme alla Costituzione, senza che l’intervento della Corte fosse indispensabile.
Domande e risposte
Cos’è la ricongiunzione previdenziale?
La ricongiunzione è l’operazione con cui il lavoratore riunisce presso un’unica gestione previdenziale i contributi versati in gestioni diverse durante la propria vita lavorativa, al fine di maturare un’unica pensione.
Chi può ricongiungersi con la legge n. 29/1979?
La legge n. 29/1979 consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi di diversi enti previdenziali. I lavoratori autonomi che abbiano versato contributi presso più gestioni INPS (ad esempio artigiani e commercianti) possono avvalersi di tali meccanismi di cumulo.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e non infondata?
Perché l’inammissibilità è pronunciata quando il difetto è processuale (manca la rilevanza nel giudizio concreto), mentre il merito della questione non viene valutato. La dichiarazione non pregiudica la riproposizione della questione in un futuro processo ove la rilevanza sia effettiva.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale
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