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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 109 TULPS: la sanzione penale per l’omessa comunicazione degli ospiti da parte dei gestori di strutture ricettive non è irragionevolmente più grave rispetto alle sanzioni amministrative previste per altre violazioni della disciplina delle licenze.

Di cosa si tratta

L’art. 109 del TULPS (r.d. n. 773/1931), nel testo aggiornato dalla l. n. 135/2001 sul turismo, obbliga i gestori di strutture ricettive a comunicare entro 24 ore all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti alloggiati, sotto pena di sanzione penale. Il GIP del Tribunale di Livorno riteneva irragionevole prevedere una sanzione penale per questa omissione mentre violazioni più gravi (gestione senza licenza) erano punite solo in via amministrativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Livorno, con tre ordinanze, ha impugnato l’art. 109 TULPS, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedeva la sanzione penale per l’omessa comunicazione delle generalità degli ospiti, a fronte della mera sanzione amministrativa per l’esercizio senza licenza (artt. 86 e 108 TULPS).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: le due fattispecie non sono comparabili. L’obbligo di comunicazione dei nominativi assolve a una funzione di ordine pubblico e sicurezza, distinta dalla semplice regolamentazione amministrativa delle licenze. Il legislatore è libero di sanzionare diversamente condotte con disvalore differente.

Il principio

Il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di sanzionare più gravemente la violazione di obblighi di pubblica sicurezza rispetto alle irregolarità amministrative nel settore delle licenze, quando le condotte tutelano beni giuridici diversi.

Domande e risposte

Cosa prevede oggi l’obbligo di comunicazione per gli albergatori?

I gestori di strutture ricettive sono tenuti a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei clienti entro 24 ore dall’arrivo; l’omissione è tuttora sanzionata penalmente.

Perché la Corte ha escluso la violazione dell’art. 3 Cost.?

Perché l’omessa comunicazione delle generalità e la gestione senza licenza sono fattispecie che tutelano beni diversi (sicurezza pubblica vs. regolamentazione del commercio), quindi la diversità di trattamento è razionalmente giustificata.

Chi erano gli imputati nel caso concreto?

Tre gestori di strutture ricettive di Livorno, nei cui confronti il PM aveva chiesto l’emissione di decreti penali di condanna per aver omesso di comunicare le generalità di taluni ospiti entro i termini di legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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