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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 13, comma 13, del TU immigrazione: la pena più elevata per lo straniero che non ottempera all’ordine di espulsione del questore non discrimina irrazionalmente rispetto all’art. 650 c.p. applicabile al cittadino italiano.
Di cosa si tratta
L’art. 13, comma 13, del TU immigrazione punisce con l’arresto da sei mesi a un anno lo straniero che disobbedisce all’ordine del questore di lasciare il territorio. Il Tribunale di Trani riteneva irragionevole la pena più elevata rispetto all’art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda) applicabile al cittadino italiano per inosservanza analoga.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, ha impugnato l’art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (come mod. dalla l. n. 189/2002), in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui prevedeva pene maggiorate per il solo fatto della condizione di straniero rispetto a fattispecie comparabili a carico di cittadini italiani.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza: la posizione dello straniero che ha ricevuto un ordine di espulsione non è comparabile con quella del cittadino soggetto all’art. 650 c.p. per inosservanza di un generico provvedimento dell’autorità. Le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e presentano disvalore diverso, per cui la differenziazione sanzionatoria è razionalmente giustificata.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone pene identiche per condotte formalmente simili quando le situazioni da disciplinare sono sostanzialmente diverse: il controllo dei flussi migratori giustifica una disciplina penale specifica per lo straniero destinatario di un decreto di espulsione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra l’art. 13 co. 13 TU immigrazione e l’art. 650 c.p.?
L’art. 650 c.p. punisce genericamente chi non osserva un provvedimento dell’autorità; l’art. 13, co. 13 TUI punisce specificamente lo straniero che viola un ordine di espulsione, con una pena più elevata che riflette l’interesse statale al controllo dell’immigrazione irregolare.
La differenza di trattamento viola l’uguaglianza?
No, secondo la Corte: le due norme disciplinano situazioni obiettivamente diverse, e la scelta di sanzionare più gravemente la violazione di un provvedimento espulsivo rientra nella discrezionalità del legislatore.
Cosa deve provare l’accusa per condannare lo straniero?
Deve dimostrare l’esistenza di un valido decreto di espulsione emesso dal prefetto e di un ordine del questore di lasciare il territorio, nonché la disobbedienza consapevole dello straniero.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro: diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — parametro: uguaglianza davanti alla legge
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