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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per i dipendenti regionali siciliani, sollevate con 57 ordinanze dalla Corte dei conti, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con 57 ordinanze aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 18, primo comma, della legge r. Siciliana n. 73/1979 e sull’art. 2, secondo comma, della legge r. Siciliana n. 114/1979. Tali norme imponevano ai dipendenti regionali l’applicazione dell’aliquota prevista dalla legge n. 29/1979 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, ritenuta onerosa rispetto a quella applicata ad altre categorie.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti siciliana dubitava della compatibilità delle norme citate con gli artt. 3 e 81 Cost., nella parte in cui imponevano ai dipendenti regionali siciliani un’aliquota di ricongiunzione pensionistica più elevata rispetto ad altre categorie, con conseguente disparità di trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, rilevando che le 57 ordinanze, pur formalmente motivate in modo identico, non chiarivano sufficientemente la rilevanza nei singoli giudizi, in quanto non indicavano la specifica fattispecie concreta di ciascun procedimento.

Il principio

La reiterazione di ordinanze identiche su questioni di legittimità costituzionale non sopperisce all’obbligo di motivazione sulla rilevanza nel singolo giudizio: ciascuna ordinanza deve indicare la fattispecie concreta del procedimento cui si riferisce.

Domande e risposte

Cosa è la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici?

È l’istituto che consente di sommare, per il calcolo della pensione, i periodi lavorativi accumulati presso diversi enti previdenziali o regimi pensionistici. In base alla legge n. 29/1979, il lavoratore può riunire i vari spezzoni contributivi presso un’unica gestione, pagando un onere di ricongiunzione.

Perché la norma regionale siciliana era contestata?

Perché imponeva un’aliquota di ricongiunzione ritenuta eccessiva rispetto ad altre categorie di lavoratori, con una potenziale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di altri comparti.

Come vengono gestiti i ricorsi pensionistici dei dipendenti regionali siciliani?

Sono decisi dal Giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, che esercita funzioni analoghe a quelle della Corte dei conti per i dipendenti statali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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