Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla limitazione della responsabilità di Poste Italiane per i danni da ritardo nella consegna di pacchi, sollevata dal Giudice di pace di Barra. La questione non era rilevante nel giudizio principale per carenze motivazionali.

Di cosa si tratta

Un utente aveva subito un danno a causa del ritardo nella consegna di un pacco da parte di Poste Italiane S.p.A. La normativa postale (d.P.R. n. 156/1973 e Carta della qualità del servizio postale) limitava il risarcimento all’indennità prevista dalle norme, anche per il servizio Postacelere. Il Giudice di pace di Barra aveva ritenuto che tale limitazione, dopo la trasformazione delle Poste in società per azioni a scopo di lucro, fosse irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Barra dubitava della compatibilità degli artt. 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156/1973 e della Carta della qualità del servizio postale con gli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui limitavano la responsabilità del gestore postale al pagamento di una semplice indennità in caso di ritardo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, rilevando che il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, e in particolare non aveva chiarito quali fossero la domanda concreta dell’attore e il nesso tra la limitazione della responsabilità e l’esito del giudizio.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non indica adeguatamente quale norma è concretamente applicabile al giudizio principale e in che modo l’eventuale incostituzionalità influenzerebbe la decisione del caso.

Domande e risposte

Le Poste Italiane rispondono dei danni da ritardo?

Sì, ma nei limiti dell’indennità prevista dalla normativa postale. Il d.P.R. n. 156/1973 e la Carta del servizio postale stabilivano tetti al risarcimento, diversi da quelli del diritto comune.

Perché la limitazione era contestata?

Perché dopo la trasformazione delle Poste in S.p.A. a scopo di lucro, non sembrava più giustificato un regime di responsabilità privilegiato rispetto agli altri imprenditori commerciali, che rispondo dei loro inadempimenti con il diritto comune.

Un utente come può ottenere un risarcimento da Poste Italiane?

L’utente può presentare reclamo a Poste Italiane e, in caso di insoddisfazione, rivolgersi al Giudice di pace per i rimborsi di importo ridotto o al Tribunale per danni maggiori, nei limiti della normativa postale applicabile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.