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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma regionale siciliana sul pensionamento anticipato, sollevata dalla Corte dei conti, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Era la seconda volta che la stessa questione veniva dichiarata inammissibile.

Di cosa si tratta

Un’insegnante negli istituti regionali d’arte siciliani aveva impugnato il diniego del collocamento in pensione anticipata, fondato sull’art. 39 della legge regionale siciliana n. 10/2000. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. La medesima questione era già stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 252/2004, per lacunosa motivazione sulla rilevanza.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti dubitava della compatibilità dell’art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge r. Siciliana n. 10/2000 con gli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte relativa alla sospensione dei pensionamenti di anzianità e alle deroghe ivi previste.

La decisione della Corte

La Corte ha nuovamente dichiarato manifestamente inammissibile la questione, rilevando che il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della norma impugnata nel giudizio a quo, non essendo chiaro se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione della deroga contestata.

Il principio

La reiterazione della questione già dichiarata inammissibile non sana il vizio originario se il giudice rimettente non fornisce, nella nuova ordinanza, una motivazione adeguata sulla rilevanza che superi le carenze già rilevate dalla Corte.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 39 della legge r. Siciliana n. 10/2000?

Sospende le norme sui pensionamenti di anzianità, con alcune deroghe a favore di dipendenti che abbiano maturato determinati requisiti di anzianità previsti da leggi regionali anteriori.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile una seconda volta?

Perché il giudice rimettente non aveva chiarito se la ricorrente rientrasse nel campo di applicazione delle norme derogative, rendendo incerta la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Cosa fa la Corte dei conti nella Regione Siciliana?

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana decide le controversie in materia pensionistica dei dipendenti regionali, con le stesse funzioni che la Corte dei conti ha a livello statale per i dipendenti pubblici nazionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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