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La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa al primo concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica con almeno quattro anni di servizio continuativo. Il requisito del quadriennio continuativo è legittimo e non lede il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.
Di cosa si tratta
La legge n. 186/2003 sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica prevedeva che il primo concorso per l’accesso in ruolo fosse riservato a chi avesse prestato servizio continuativo per almeno quattro anni negli ultimi dieci. Due docenti precari con servizi non continuativi erano stati esclusi dal concorso e avevano impugnato il bando davanti al TAR Puglia-Lecce, che aveva sollevato la questione di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Puglia, sezione staccata di Lecce, dubitava della compatibilità dell’art. 5, comma 1, della legge n. 186/2003 con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., nella parte in cui richiedeva il requisito del servizio continuativo quadriennale per partecipare al primo concorso di stabilizzazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il legislatore, nel disciplinare il primo concorso di accesso in ruolo per una categoria di lavoratori precari, ha la facoltà di individuare criteri ragionevoli per selezionare i candidati più stabili e sperimentati; il requisito del quadriennio continuativo non è irragionevole né discriminatorio rispetto ai lavoratori con servizi analoghi ma non continuativi.
Il principio
Il legislatore può legittimamente stabilire requisiti di accesso differenziati per i concorsi riservati a categorie di precari, purché le differenze di trattamento siano giustificate da criteri ragionevoli collegati alle finalità del concorso.
Domande e risposte
Gli insegnanti di religione cattolica hanno uno stato giuridico speciale?
Sì. La legge n. 186/2003 ha riconosciuto loro uno specifico stato giuridico nell’ambito del pubblico impiego scolastico, prevedendo tra l’altro un particolare percorso di stabilizzazione tramite concorso.
Il requisito della continuità del servizio può essere discriminatorio?
La Corte ha ritenuto di no, nel contesto del primo concorso di stabilizzazione. La scelta del legislatore di privilegiare chi aveva prestato servizio continuativo era giustificata dall’obiettivo di stabilizzare i docenti con il profilo lavorativo più stabile.
Chi era escluso dal concorso?
I docenti che avevano prestato servizio per almeno quattro anni complessivi negli ultimi dieci, ma non in modo continuativo: erano cioè stati incaricati e poi non rinnovati, con interruzioni nel servizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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