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La Corte costituzionale ha eliminato l’automatismo della revoca della patente per chi è sottoposto a una misura di sicurezza personale. Il prefetto non «provvede» obbligatoriamente, ma «può provvedere», valutando caso per caso.
Di cosa si tratta
Il codice della strada imponeva al prefetto di revocare la patente a chiunque fosse sottoposto a una misura di sicurezza personale (come la libertà vigilata). La revoca scattava in automatico, anche quando lo stesso giudice aveva consentito alla persona di continuare a guidare per ragioni di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Marche e il Tribunale di Lecco hanno sollevato la questione sull’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (e, per il primo giudice, anche agli artt. 4, 16 e 35), nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3 Cost. (assorbite le altre censure), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere». La pronuncia segue la logica già affermata dalla sentenza n. 22 del 2018 per i reati in materia di stupefacenti.
Il principio
Le misure di sicurezza personali sono di vario tipo e gravità e molte (come la libertà vigilata) sono compatibili con la guida. Ricollegare a tutte la revoca automatica della patente è irragionevole e sproporzionato, anche perché contraddice il giudice che può consentire l’uso della patente per favorire il reinserimento lavorativo. Serve quindi una valutazione discrezionale, caso per caso.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi è sottoposto a una misura di sicurezza?
La patente non viene più revocata automaticamente: il prefetto deve valutare la situazione concreta prima di decidere.
Cos’è la libertà vigilata?
È una misura di sicurezza non detentiva con prescrizioni, da applicare in modo da agevolare, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale della persona.
Perché era irragionevole l’automatismo?
Perché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse e poteva vanificare la finalità rieducativa decisa dal giudice.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, parametro su cui è stata accolta la questione.
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, invocato e assorbito.
- Art. 16 della Costituzione — libertà di circolazione, invocata e assorbita.
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