Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha eliminato l’automatismo della revoca della patente per chi è sottoposto a una misura di sicurezza personale. Il prefetto non «provvede» obbligatoriamente, ma «può provvedere», valutando caso per caso.

Di cosa si tratta

Il codice della strada imponeva al prefetto di revocare la patente a chiunque fosse sottoposto a una misura di sicurezza personale (come la libertà vigilata). La revoca scattava in automatico, anche quando lo stesso giudice aveva consentito alla persona di continuare a guidare per ragioni di lavoro.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Marche e il Tribunale di Lecco hanno sollevato la questione sull’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (e, per il primo giudice, anche agli artt. 4, 16 e 35), nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3 Cost. (assorbite le altre censure), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere». La pronuncia segue la logica già affermata dalla sentenza n. 22 del 2018 per i reati in materia di stupefacenti.

Il principio

Le misure di sicurezza personali sono di vario tipo e gravità e molte (come la libertà vigilata) sono compatibili con la guida. Ricollegare a tutte la revoca automatica della patente è irragionevole e sproporzionato, anche perché contraddice il giudice che può consentire l’uso della patente per favorire il reinserimento lavorativo. Serve quindi una valutazione discrezionale, caso per caso.

Domande e risposte

Cosa cambia per chi è sottoposto a una misura di sicurezza?

La patente non viene più revocata automaticamente: il prefetto deve valutare la situazione concreta prima di decidere.

Cos’è la libertà vigilata?

È una misura di sicurezza non detentiva con prescrizioni, da applicare in modo da agevolare, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale della persona.

Perché era irragionevole l’automatismo?

Perché trattava allo stesso modo situazioni molto diverse e poteva vanificare la finalità rieducativa decisa dal giudice.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.