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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Lombardia che subordinava l’accesso ai servizi abitativi pubblici al requisito di cinque anni di residenza o di attività lavorativa nel periodo immediatamente precedente la domanda.

Di cosa si tratta

L’edilizia residenziale pubblica (le case popolari) serve a dare un alloggio a chi si trova in condizione di bisogno. La Regione Lombardia aveva richiesto, per accedere, la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la domanda.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in riferimento agli artt. 3, 10, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». È quindi caduto il requisito del radicamento quinquennale, che subordinava l’accesso all’alloggio pubblico a una prolungata permanenza pregressa sul territorio.

Il principio

Il requisito di una residenza (o attività lavorativa) protratta per cinque anni come condizione di accesso ai servizi abitativi pubblici non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale di tali servizi, che è rispondere al bisogno abitativo. Un simile sbarramento temporale è irragionevole e si pone in contrasto con il principio di eguaglianza.

Domande e risposte

Cosa richiedeva la legge lombarda?

Per accedere ai servizi abitativi pubblici occorreva la residenza anagrafica o lo svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda.

Perché il requisito è stato cancellato?

Perché il radicamento quinquennale non ha un ragionevole collegamento con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, che è soddisfare il bisogno abitativo: un simile sbarramento è irragionevole.

Cosa resta della norma?

Resta la disposizione depurata dell’inciso sui cinque anni: l’accesso non può più essere subordinato a quella prolungata permanenza pregressa sul territorio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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