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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 631 del codice di procedura penale, in materia di revisione, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 631 cod. proc. pen. disciplina i limiti della revisione, il rimedio straordinario che consente di riaprire un processo penale concluso con sentenza definitiva quando emergano elementi capaci di dimostrare l’innocenza del condannato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catanzaro dubitava della legittimità dell’art. 631 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Quando il giudice rimettente non prospetta correttamente i termini della questione o richiede un intervento riservato alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità non può essere esaminata nel merito ed è dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è la revisione del processo penale?
È il rimedio straordinario che consente di riaprire un processo concluso con sentenza definitiva quando emergano nuovi elementi a favore del condannato.
Cosa significa che la questione è inammissibile?
Significa che la Corte non ha deciso il merito: la questione presentava vizi che ne impedivano l’esame, ad esempio difetti di prospettazione.
La norma resta in vigore?
Sì: l’inammissibilità non incide sulla disposizione, che continua ad applicarsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — parametro: diritto di difesa
- Art. 27 della Costituzione — parametro: finalità rieducativa della pena (terzo comma)
- Art. 111 della Costituzione — parametro: giusto processo
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