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La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 1, comma 739, della legge di stabilità 2016, norma di interpretazione autentica sulle tariffe maggiorate dell’imposta comunale sulla pubblicità. La disposizione resta entro i limiti della ragionevolezza.

Di cosa si tratta

Alcuni Comuni avevano applicato tariffe maggiorate dell’imposta sulla pubblicità. Venuta meno la norma che consentiva le maggiorazioni, si poneva il problema della loro proroga. La legge di stabilità 2016 è intervenuta con una disposizione di interpretazione autentica, contestata davanti alla Commissione tributaria.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 della Costituzione e, sotto altri profili, agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, su ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pescara.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 114 Cost. e non fondate le restanti questioni.

Il principio

La disposizione di interpretazione autentica non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea ingiustificate disparità tra i Comuni, rientrando nei limiti di ragionevolezza che devono caratterizzare le norme interpretative: non lede dunque gli artt. 3, 53 e 97 Cost. Non avendo efficacia sanante sulle delibere successive al 2012, non interferisce con le prerogative degli organi giurisdizionali e non viola l’art. 102 Cost.

Domande e risposte

Cos’è una norma di interpretazione autentica?

È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma precedente, con effetto retroattivo; deve però muoversi entro i limiti della ragionevolezza.

La norma ha creato disparità tra i Comuni?

No. Secondo la Corte non introduce alcun doppio regime impositivo né ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, restando entro i limiti della ragionevolezza.

La disposizione interferisce con i processi in corso?

No. Non avendo efficacia sanante sulle delibere successive al 2012, non incide sulle prerogative dei giudici e non viola l’art. 102 Cost.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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