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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative ai commi 231, 232 e 233 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006, che consentivano ai condannati in primo grado dalla Corte dei conti per danno erariale di definire il procedimento in appello pagando dal 10 al 20% del danno quantificato. La Corte ha ritenuto il meccanismo compatibile con i principi di indipendenza della magistratura e di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva introdotto un meccanismo di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativa pendenti in appello dinanzi alla Corte dei conti: i soggetti condannati in primo grado per fatti anteriori alla legge potevano chiedere la chiusura del procedimento pagando una somma tra il 10 e il 20% del danno accertato. La Corte dei conti, sezione d’appello per la Sicilia, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dubitando della compatibilità dell’istituto con i principi di buon andamento, legalità e indipendenza della magistratura contabile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni relative ai commi 231, 232 e 233 e la manifesta inammissibilità di ulteriori questioni connesse. Il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità, può prevedere strumenti deflattivi del contenzioso contabile, purché non si traducano in un’indebita influenza sull’esercizio della giurisdizione.
Il principio
La previsione legislativa di meccanismi di definizione agevolata dei procedimenti dinanzi alla Corte dei conti per fatti pregressi non viola di per sé i principi costituzionali di indipendenza della magistratura e di buon andamento, rientrando nella discrezionalità del Parlamento la scelta di strumenti di deflazione del contenzioso erariale.
Domande e risposte
Chi poteva beneficiare della definizione agevolata prevista dalla finanziaria 2006?
I soggetti condannati in primo grado dalla Corte dei conti per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, che avessero presentato appello. Potevano chiedere la chiusura del procedimento pagando tra il 10% e il 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado.
Perché la Corte dei conti aveva sollevato la questione?
La sezione d’appello siciliana riteneva che il meccanismo potesse compromettere l’indipendenza della magistratura contabile e il principio di uguaglianza, consentendo una «sanatoria» selettiva per i condannati in appello rispetto a quelli con sentenza definitiva.
La manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità sono la stessa cosa?
No: la manifesta infondatezza significa che la questione è priva di fondamento nel merito; la manifesta inammissibilità attiene invece a difetti processuali o di rilevanza della questione nel giudizio a quo, e non implica un giudizio nel merito della costituzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra condannati in diversi stadi del procedimento
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 101 della Costituzione — soggezione dei giudici soltanto alla legge
- Art. 103 della Costituzione — competenza della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica
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