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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Ostia sull’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981. La norma impugnata obbliga l’opponente che si difende personalmente a dichiarare residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice adito; in caso di omissione, le notifiche vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. La Corte ha ritenuto la questione priva di fondamento costituzionale.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di opposizione ad una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, il Giudice di pace di Ostia ha dubitato della costituzionalità dell’obbligo, posto dall’art. 22 della legge n. 689/1981, di dichiarare residenza o eleggere domicilio nel comune del giudice adito. La norma prevede che, in caso di omissione, le notifiche all’opponente avvengano con deposito in cancelleria, con possibile pregiudizio al diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Ostia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 secondo comma della Costituzione. Il rimettente riteneva che l’obbligo di elezione di domicilio locale penalizzasse chi si difende personalmente e risiede in un comune diverso dalla sede del giudice.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il meccanismo della notifica mediante deposito in cancelleria, in caso di mancata elezione di domicilio locale, è stato ritenuto compatibile con i principi del giusto processo e del diritto di difesa, non configurandosi come una lesione irragionevole del diritto delle parti.

Il principio

L’obbligo per l’opponente che si difende personalmente di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice adito, con notifica mediante deposito in cancelleria in caso di omissione, non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità delle notificazioni nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative.

Domande e risposte

Cosa succede se l’opponente non dichiara un domicilio nel comune del giudice?

Secondo l’art. 22, quinto comma, della legge n. 689/1981, le notifiche vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. La Corte ha ritenuto che ciò non violi il diritto di difesa, purché l’opponente sia stato preventivamente avvertito di tale conseguenza.

Il Giudice di pace può dichiarare incostituzionale una norma?

No: i giudici comuni non possono dichiarare incostituzionale una norma, ma solo sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale, come avvenuto nel caso di specie. La Corte ha la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Cosa significa «manifesta infondatezza»?

La manifesta infondatezza indica che la questione è priva di qualsiasi fondamento costituzionale già a prima vista, senza necessità di un approfondimento istruttorio. La Corte la dichiara in camera di consiglio, senza udienza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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