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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che subordinava l’accesso al sistema integrato di servizi sociali ai soli cittadini comunitari residenti da almeno trentasei mesi: il requisito temporale eccessivo viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la legge finanziaria regionale 2010 (l.r. n. 24/2009), aveva modificato l’art. 4 della l.r. n. 6/2006 (sistema integrato di interventi e servizi sociali), limitando l’accesso a tale sistema ai soli cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi. La norma originaria garantiva invece il diritto a “tutte le persone residenti” nella Regione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della l.r. Friuli n. 6/2006, come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della l.r. n. 24/2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione. Il requisito di trentasei mesi di residenza era ritenuto eccessivamente limitativo di diritti fondamentali e discriminatorio.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della l.r. n. 6/2006 come modificato. Il requisito dei trentasei mesi di residenza qualificata è ritenuto irragionevolmente ampio perché esclude dall’accesso a prestazioni sociali fondamentali persone residenti nel territorio regionale per periodi significativi ma inferiori al triennio, in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. La questione relativa all’art. 97 Cost. viene dichiarata inammissibile.

Il principio

Le prestazioni del sistema integrato di servizi sociali afferiscono alla tutela di diritti fondamentali della persona: un requisito di residenza temporale eccessivamente lungo, che escluda dal welfare regionale intere categorie di persone residenti, viola il principio di uguaglianza e i diritti inviolabili della persona garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Domande e risposte

Le Regioni possono prevedere requisiti di residenza per accedere ai servizi sociali?

Sì, ma entro limiti ragionevoli. La Corte costituzionale ha ammesso che le Regioni possano richiedere la residenza nel territorio regionale come condizione per l’accesso a prestazioni di welfare locale. Tuttavia, il requisito di residenza qualificata (cioè protratta per un certo numero di mesi o anni) deve essere proporzionato e non può escludere dal sistema chi già risiede stabilmente nel territorio.

Questa sentenza riguarda anche i cittadini extracomunitari?

La disposizione censurata si riferiva ai “cittadini comunitari” residenti da trentasei mesi. La Corte non ha affrontato specificamente la posizione dei cittadini extracomunitari, ma il principio espresso – che i diritti fondamentali non possono essere esclusi per requisiti temporali irragionevoli – è di portata generale e influenza la valutazione di analoghe restrizioni anche per i non comunitari.

Cosa si intende per “sistema integrato di interventi e servizi sociali”?

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è l’insieme delle prestazioni e dei servizi organizzati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per tutelare i diritti dei cittadini in condizione di bisogno (disabili, anziani, minori, famiglie in difficoltà economica). La disciplina nazionale di riferimento è la legge n. 328/2000.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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