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La Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum popolare per l’abrogazione parziale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera d), del d.l. n. 112/2008 e dell’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009 (quesito n. 4), che mirava a sottrarre l’acqua al regime di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. L’inammissibilità è dichiarata perché lo stesso art. 23-bis era già oggetto di un separato quesito abrogativo totale (quesito n. 1, sent. n. 24/2011), e la coesistenza dei due quesiti avrebbe generato sovrapposizioni.
Di cosa si tratta
Il quesito n. 4 mirava ad abrogare parzialmente due disposizioni: l’art. 23-bis, comma 10, lettera d), nella parte relativa all’acqua, e l’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009. L’obiettivo era escludere espressamente il servizio idrico integrato dal regime generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, riservando la gestione dell’acqua agli enti pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010, aveva dichiarato legittima la richiesta di referendum per l’abrogazione parziale delle disposizioni indicate (quesito n. 4). Il Presidente della Corte ha fissato la camera di consiglio del 12 gennaio 2011. I promotori hanno depositato memoria sostenendo l’ammissibilità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la richiesta di referendum. Il quesito n. 4 è inammissibile in quanto l’art. 23-bis è già integralmente oggetto del quesito n. 1 (dichiarato ammissibile con la sent. n. 24/2011), con conseguente sovrapposizione: se il quesito n. 1 avesse successo, l’intero art. 23-bis sarebbe abrogato, rendendo privo di oggetto il quesito n. 4.
Il principio
La presenza di un quesito referendario avente ad oggetto l’abrogazione totale di una norma determina l’inammissibilità di un secondo quesito che miri ad abrogarne solo una parte: l’eventuale successo del primo farebbe venir meno l’oggetto del secondo, e la coesistenza di entrambi i quesiti creerebbe confusione nell’elettore.
Domande e risposte
Qual era l’obiettivo del quesito n. 4 sull’acqua pubblica?
Il quesito n. 4 mirava a estrarre il servizio idrico integrato dal campo di applicazione dell’art. 23-bis (che imponeva le gare anche per l’affidamento della gestione dell’acqua) e dall’art. 15, comma 1-ter, del d.l. n. 135/2009, riaffermando il principio che la gestione dell’acqua deve rimanere esclusivamente pubblica.
Perché i promotori hanno proposto due quesiti distinti sull’art. 23-bis?
Il quesito n. 1 puntava all’abrogazione totale dell’art. 23-bis (disciplina generale dei servizi pubblici locali); il quesito n. 4 mirava a un risultato più limitato ma autonomo: escludere l’acqua in modo esplicito. I promotori intendevano così garantire un risultato anche in caso di mancato raggiungimento del quorum sul quesito n. 1. La Corte, però, ha ritenuto i quesiti incompatibili.
Quale quesito sull’acqua è stato poi approvato nel referendum 2011?
Il referendum del 12-13 giugno 2011 ha visto l’approvazione sia del quesito sull’abrogazione dell’art. 23-bis (quesito n. 1), sia del quesito sulla remunerazione del capitale nella tariffa (quesito n. 3). Il quesito n. 4 non era stato sottoposto al voto poiché dichiarato inammissibile dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e i requisiti di ammissibilità
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