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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Campania contro la norma statale che ammetteva i parlamentari come direttori generali delle ASL. La questione è venuta meno perché la norma impugnata è stata abrogata prima della decisione nel merito.

Di cosa si tratta

La legge statale n. 43/2006 (sulle professioni sanitarie infermieristiche) aveva modificato i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie locali (ASL), includendo tra quelli alternativi all’esperienza dirigenziale quinquennale anche «l’aver espletato mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale». La Regione Campania impugnò tale previsione ritenendola un’invasione della competenza regionale sull’organizzazione delle ASL, che sono enti regionali.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania impugnò l’art. 2, comma 5, della legge n. 43/2006, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Secondo la Regione, l’organizzazione delle ASL rientra nella sua competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., e la norma statale si configurava come irragionevole ingerenza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Ciò avviene quando, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo tale che la controversia non ha più oggetto. In questo caso, la norma che equiparava il mandato parlamentare all’esperienza dirigenziale fu eliminata dall’ordinamento prima della decisione della Corte.

Il principio

La cessazione della materia del contendere si pronuncia quando la norma impugnata in via principale viene abrogata o modificata dopo la proposizione del ricorso, rendendo privi di attualità gli effetti della disposizione censurata e venendo meno l’interesse al giudizio.

Domande e risposte

Perché la Regione Campania riteneva illegittima la norma sui requisiti dei direttori ASL?

Perché le ASL sono enti strumentali delle Regioni, e la loro organizzazione — inclusa la disciplina sulla nomina dei vertici — rientrerebbe nella competenza legislativa residuale regionale. Lo Stato avrebbe ecceduto i propri limiti intervenendo con una norma di principio irragionevole, non funzionale alla tutela della salute.

Cosa significa «cessata la materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

Significa che la controversia non ha più oggetto: la norma impugnata è stata eliminata o sostituita, e non vi è più necessità che la Corte si pronunci nel merito. Non è una decisione di merito né una inammissibilità: è una pronuncia di rito che chiude il giudizio.

Rientrava nella competenza statale o regionale la disciplina dei requisiti dei direttori ASL?

La questione era controversa: lo Stato sosteneva di dettare principi fondamentali in materia di tutela della salute (competenza concorrente); la Regione rivendicava la competenza sull’organizzazione dei propri enti strumentali (competenza residuale). La cessazione della materia del contendere ha impedito alla Corte di pronunciarsi su questo punto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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