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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa previsto dall’art. 4 comma 3 della legge n. 40/2004, insieme alle relative sanzioni. La questione del divieto di PMA eterologa sarà poi definitivamente risolta dalla Corte nel 2014 con la sent. n. 162.

Di cosa si tratta

La legge n. 40/2004 vietava all’art. 4, comma 3 il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, ossia con gameti di donatori esterni alla coppia. I promotori del referendum intendevano abrogare questo divieto e le connesse sanzioni penali e amministrative.

La questione di legittimità costituzionale

Giudizio di ammissibilità referendaria. Il quesito coinvolgeva l’art. 4, comma 3 (divieto di eterologa), l’art. 9, comma 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), e l’art. 12, comma 1 e 8 (sanzioni per violazione del divieto).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione degli artt. 4 comma 3, 9 commi 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), 12 commi 1 e 8 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito omogeneo e non investente materia esclusa dal referendum.

Il principio

Il divieto di PMA eterologa non è costituzionalmente necessario; la Costituzione non impone al legislatore di vietare la donazione di gameti, pertanto la richiesta di abrogare tale divieto è ammissibile a referendum. (La Corte dichiarà poi incostituzionale lo stesso divieto con sentenza n. 162/2014.)

Domande e risposte

Cosa è la PMA eterologa?

La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo utilizza gameti (ovociti o spermatozoi) provenienti da un donatore esterno alla coppia che richiede il trattamento.

Il referendum del 2005 sulla eterologa portò alla sua legalizzazione?

No: il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto) non fu raggiunto. Il divieto rimase in vigore fino alla sentenza Corte cost. n. 162/2014 che lo dichiarò incostituzionale.

Qual era la sanzione per chi violava il divieto di eterologa?

L’art. 12, comma 1 della legge n. 40/2004 prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro per chi utilizzava gameti di soggetti estranei alla coppia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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