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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati, che aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi su Arlacchi in una trasmissione TV. Il conflitto era inammissibile per ragioni procedurali.
Di cosa si tratta
Il deputato Vittorio Sgarbi aveva espresso giudizi fortemente critici su Pino Arlacchi durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 gennaio 1996. La Camera dei deputati aveva poi deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte d’appello di Roma aveva impugnato la delibera.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 17 gennaio 2001 che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Sgarbi ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il parametro è il limite del nesso funzionale tra dichiarazioni e mandato parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. Il vizio procedurale ha impedito l’esame nel merito delle questioni relative all’insindacabilità delle opinioni espresse fuori dall’aula parlamentare.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è soggetto a requisiti di ammissibilità rigorosi: il loro mancato rispetto determina l’inammissibilità, che preclude qualsiasi esame nel merito della delibera parlamentare impugnata.
Domande e risposte
Le opinioni espresse in TV da un parlamentare sono sempre insindacabili?
No. La Corte ha costantemente affermato che l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. richiede un nesso funzionale specifico tra le opinioni espresse e le attività parlamentari tipiche. Le dichiarazioni rese in trasmissioni televisive a carattere personale non sono automaticamente coperte.
Cosa differenzia ammissibilità e procedibilità nel giudizio costituzionale?
L’ammissibilità riguarda la verifica iniziale dei presupposti del ricorso (legittimazione, oggetto, forma); la procedibilità attiene ai requisiti per l’apertura della seconda fase del giudizio. Entrambi devono essere rispettati.
Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Solo i «poteri dello Stato» in senso costituzionale: organi che esprimono la volontà di un potere (legislativo, esecutivo, giudiziario). I tribunali ordinari rientrano nel potere giudiziario e possono sollevare conflitto contro atti del Parlamento che ledano le loro attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
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