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Con ordinanza n. 197 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo relativo al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dai promotori del referendum abrogativo sul nucleare, a seguito di rinuncia al ricorso. Il procedimento riguardava l’approvazione di un emendamento governativo che aveva modificato radicalmente le norme sulla moratoria nucleare, svuotando il quesito referendario.
Di cosa si tratta
Nel 2011 era in corso la raccolta firme per un referendum abrogativo delle norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Il Senato della Repubblica approvò in sede di conversione del decreto-legge n. 34/2011 un emendamento governativo (n. 5800, testo corretto) che modificò radicalmente l’art. 5 del decreto, abrogando di fatto le disposizioni sulla moratoria nucleare. I promotori del referendum — Antonio Di Pietro e altri — sollevarono conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando una menomazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorso era diretto contro: a) il Senato della Repubblica, per l’approvazione dell’emendamento n. 5800 in sede di conversione del d.l. n. 34/2011; b) il Governo, per la presentazione dell’emendamento; c) la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per una delibera in materia di comunicazione politica in periodo referendario. Il parametro evocato era la tutela costituzionale delle attribuzioni dei promotori referendari.
La decisione della Corte
Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori della richiesta referendaria dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte Costituzionale, rilevato che la rinuncia in questa fase del giudizio determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. La decisione è del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.
Il principio
La rinuncia al ricorso in fase di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato determina l’estinzione del processo con assoluta precedenza rispetto a ogni altra valutazione nel merito. Il conflitto di attribuzioni è strumento a tutela delle prerogative costituzionali dei promotori referendari di fronte ad atti parlamentari o governativi che modifichino la norma oggetto del quesito durante la pendenza della procedura referendaria.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui un potere dello Stato (o soggetti costituzionalmente legittimati, come i promotori di referendum) lamentano che un altro potere abbia leso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. Nel caso del referendum, i promotori possono ricorrervi se ritengono che atti parlamentari o governativi abbiano svuotato il significato del quesito.
Perché i promotori rinunciarono al ricorso?
La rinuncia avvenne il 6 giugno 2011, dopo che il referendum sul nucleare si era svolto il 12-13 giugno 2011 con esito favorevole all’abrogazione. Il voto referendario aveva reso privo di oggetto pratico il conflitto di attribuzioni, poiché l’obiettivo dei promotori era stato raggiunto per via referendaria.
Quali sono gli effetti dell’estinzione del processo per rinuncia?
L’estinzione per rinuncia non implica alcuna pronuncia nel merito. Il processo si conclude senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza del conflitto né sulla legittimità degli atti impugnati. La questione rimane quindi priva di una risposta nel merito.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo, fondamento delle attribuzioni dei promotori referendari
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