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Con ordinanza n. 198 del 2011 la Corte Costituzionale dichiara estinto il processo nel secondo conflitto di attribuzioni sollevato dai promotori del referendum sul nucleare, questa volta contro la Camera dei deputati, il Senato e il Governo, dopo l’approvazione della legge di conversione n. 75/2011 che aveva definitivamente abrogato le norme sulla moratoria nucleare. Anche qui il processo si chiude per rinuncia al ricorso.
Di cosa si tratta
Dopo il primo ricorso (ord. n. 197/2011), i promotori del referendum abrogativo sul nucleare proposero un secondo conflitto di attribuzioni, questa volta avverso la legge di conversione n. 75 del 26 maggio 2011, che aveva convertito con modificazioni il d.l. n. 34/2011, sancendo definitivamente l’abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Il ricorso fu iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto era diretto contro: la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, in riferimento all’art. 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34/2011 come convertito dalla legge n. 75/2011, e il Governo per la presentazione dell’emendamento n. 5800 (testo corretto). I promotori lamentavano che le modifiche legislative avessero svuotato il quesito referendario, menomando le attribuzioni costituzionalmente garantite ai promotori e sottoscrittori della richiesta referendaria.
La decisione della Corte
Con atto depositato il 6 giugno 2011, i promotori e presentatori dichiararono di rinunciare al ricorso. La Corte, richiamato il principio secondo cui la rinuncia in fase di ammissibilità determina la necessità di dichiarare con assoluta precedenza l’estinzione del processo, dichiara estinto il processo. Decisione del 20 giugno 2011, depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.
Il principio
Anche un secondo e successivo conflitto di attribuzioni è soggetto alla regola dell’estinzione per rinuncia, indipendentemente dal fatto che riguardi atti legislativi (legge di conversione) anziché atti parlamentari endoprocedimentali. La rinuncia al ricorso ha effetto estintivo immediato, con precedenza assoluta su ogni altra valutazione.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra questo conflitto (n. 198) e il precedente (n. 197)?
Il conflitto n. 197/2011 era diretto contro l’emendamento approvato dal Senato durante la conversione (atto endoprocedimentale). Il n. 198/2011 era invece diretto contro la legge di conversione n. 75/2011 già definitivamente approvata, quindi contro un atto avente forza di legge. Entrambi si sono chiusi per rinuncia.
I promotori referendari possono impugnare direttamente le leggi davanti alla Corte?
I promotori referendari non possono impugnare leggi in via diretta come i soggetti legittimati al ricorso in via principale (Stato, Regioni). Possono però ricorrere alla Corte mediante il conflitto di attribuzioni, quando atti del Parlamento o del Governo ledano le prerogative costituzionali loro riconosciute nella procedura referendaria.
Perché anche questo secondo ricorso fu rinunciato?
Per la medesima ragione del primo: il referendum del 12-13 giugno 2011 aveva già prodotto l’abrogazione delle norme nucleari con un voto popolare, rendendo superflua la prosecuzione del conflitto di attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — fondamento del referendum abrogativo e delle attribuzioni dei promotori
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.