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La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum popolare per l’abrogazione integrale della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum. Il quesito non incontra i limiti dell’art. 75 Cost. né quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
Di cosa si tratta
La legge n. 51/2010 disciplinava il legittimo impedimento a comparire in udienza penale del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri nella loro qualità di imputati, prevedendo che le attestazioni governative sullo svolgimento delle funzioni istituzionali costituissero legittimo impedimento con obbligo di rinvio per il giudice. Un comitato promotore aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo totale della legge.
La questione di legittimità costituzionale
L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 6 dicembre 2010, aveva dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum per l’abrogazione totale della legge n. 51/2010 (quesito n. 6). I promotori chiedevano l’ammissibilità; il Presidente del Consiglio dei ministri chiedeva l’inammissibilità, eccependo che l’abrogazione avrebbe fatto venire meno un livello minimo di disciplina su materia costituzionalmente rilevante e che la legge era destinata a perdere efficacia prima del referendum.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione integrale della legge n. 51/2010. La legge non rientra in alcuna delle categorie escluse dall’art. 75 Cost. La normativa di risulta è rappresentata dalla disciplina ordinaria del legittimo impedimento prevista dall’art. 420-ter c.p.p., che continua ad applicarsi a tutti gli imputati, inclusi i membri del governo.
Il principio
L’ammissibilità del referendum non è esclusa dalla mera circostanza che la legge oggetto del quesito sia destinata a perdere efficacia prima del voto, né dal fatto che la sua abrogazione faccia tornare in vigore la disciplina generale. La normativa generale di risulta può essere considerata un livello sufficiente di tutela del diritto.
Domande e risposte
Perché il Presidente del Consiglio chiedeva l’inammissibilità del referendum?
La difesa statale sosteneva che la legge n. 51/2010 tutelasse interessi costituzionalmente rilevanti (il corretto esercizio delle funzioni di governo) e che la sua abrogazione avrebbe creato un vuoto normativo inaccettabile. Eccepiva inoltre che la legge era destinata a perdere efficacia quasi contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario, rendendo il quesito privo di utilità pratica.
Con la legge n. 51/2010 come funzionava il legittimo impedimento del Presidente del Consiglio?
Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 51/2010, quando la Presidenza del Consiglio attestava che l’imputato era impedito in modo continuativo a causa delle funzioni governative, il giudice era obbligato al rinvio del processo senza poter valutare l’effettività dell’impedimento. Tale automatismo era stato poi dichiarato parzialmente incostituzionale dalla stessa Corte con la sentenza n. 23/2011.
Il referendum sulla legge 51/2010 si è poi svolto?
Sì. Il referendum si è tenuto il 12-13 giugno 2011, ma il quesito non ha raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto al voto. La legge n. 51/2010 non è stata quindi abrogata per via referendaria, anche se le sue disposizioni centrali erano già state dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 23/2011.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione — disciplina il referendum abrogativo e i suoi limiti
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo rilevanti per il bilanciamento con le prerogative governative
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.