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La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 40, della legge finanziaria regionale Puglia 2008 nella parte in cui, per consentire la stabilizzazione del personale sanitario precario, vietava nel triennio 2008-2010 lo svolgimento di concorsi per le stesse figure professionali: la norma viola gli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria regionale della Puglia n. 40/2007 aveva avviato un processo di stabilizzazione del personale sanitario precario (dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) nelle ASL e negli IRCCS pubblici regionali. Per garantire che i posti destinati alla stabilizzazione non venissero coperti con concorsisti, la norma vietava per il triennio 2008-2010 di indire nuovi concorsi o di utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per i profili interessati. Il TAR Puglia di Lecce aveva sollevato la questione su ricorso di due soggetti risultati idonei (non vincitori) in una graduatoria concorsuale della ASL di Lecce.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia (sede di Lecce) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007 in riferimento agli artt. 3, 97, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando la violazione del principio concorsuale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 40, della l.r. Puglia n. 40/2007. Il blocco dei concorsi e il mancato utilizzo delle graduatorie già approvate per l’intera durata del triennio non rispetta il principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e è irragionevolmente penalizzante per i soggetti già risultati idonei in procedure selettive concluse.
Il principio
Il processo di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni non può tradursi in un blocco generalizzato e indefinito dei concorsi pubblici o nell’azzeramento delle graduatorie concorsuali già approvate: il principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost. costituisce la regola generale di accesso agli impieghi pubblici e le deroghe devono essere proporzionate e giustificate.
Domande e risposte
La stabilizzazione del personale precario è ammessa dalla Costituzione?
La Corte costituzionale ha riconosciuto che la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni può essere ammessa come misura eccezionale, a condizione che riguardi soggetti reclutati originariamente attraverso procedure selettive, che sia limitata nel tempo e che non comprometta in modo sproporzionato il principio del pubblico concorso. La stabilizzazione “in deroga totale” ai concorsi è invece incostituzionale.
Cosa dice l’art. 97, terzo comma, della Costituzione?
L’art. 97, terzo comma (oggi quarto comma, dopo la riforma del 2012), stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la modalità ordinaria di accesso agli impieghi pubblici, e le eccezioni devono essere giustificate da ragioni specifiche.
I soggetti risultati idonei in un concorso vantano un diritto all’assunzione?
No. L’inserimento in una graduatoria concorsuale come “idoneo non vincitore” non attribuisce un diritto soggettivo all’assunzione, ma solo un interesse legittimo a che l’amministrazione utilizzi correttamente la graduatoria. Il blocco totale dell’utilizzo della graduatoria per un triennio risultava tuttavia irragionevolmente lesivo anche di questo interesse legittimo.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — principio di buon andamento e accesso agli impieghi pubblici mediante concorso
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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