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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge umbra sui lavori pubblici (l.r. n. 3/2010): le norme che disciplinano il subappalto in deroga alla normativa statale, il lavoro irregolare e le sanzioni violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Umbria n. 3/2010 aveva dettato una disciplina organica in materia di lavori pubblici regionali, intervenendo su aspetti quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, il subappalto, la regolarità contributiva e le sanzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni per asserita invasione delle competenze legislative statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, comma 1; 2; 13, comma 3; 15; 16; 19, comma 1; 20, comma 3; 22, commi 3 e 4; e 28 della l.r. Umbria n. 3/2010, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3; 20, comma 3; e 22, commi 3 e 4, perché introducono discipline divergenti dalla normativa statale in materia di subappalto, lavoro irregolare e sanzioni nei contratti pubblici, materie riservate allo Stato. La questione relativa all’art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7, è inammissibile. Le questioni sulle restanti disposizioni (artt. 1, 2, 15 commi 2 e 4, 16, 19 e 28) sono dichiarate non fondate.
Il principio
I lavori pubblici non costituiscono una materia omogenea attribuita allo Stato o alle Regioni: le singole disposizioni in materia devono essere ascritte di volta in volta alla competenza statale o regionale a seconda del loro contenuto specifico. Le norme che attengono alla tutela della concorrenza (procedure di evidenza pubblica) e all’ordinamento civile (conclusione ed esecuzione del contratto) appartengono alla competenza esclusiva statale.
Domande e risposte
Le Regioni possono legiferare in materia di appalti pubblici?
Le Regioni possono dettare norme di organizzazione e procedure per i lavori pubblici di propria competenza, ma non possono derogare alle regole statali in materia di evidenza pubblica (gare), qualificazione delle imprese, tutela della concorrenza e disciplina civilistica del contratto. Questi ambiti restano di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) ed l), Cost.
Cosa si intende per “tutela della concorrenza” come materia statale?
La tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e), Cost.) comprende le norme che garantiscono il libero accesso al mercato e la parità tra operatori economici. Negli appalti pubblici, ciò si traduce nelle regole sulle procedure di gara, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione, tutti riservati alla competenza statale per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Cosa succede alle norme regionali dichiarate illegittime già applicate?
Le norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. I contratti già conclusi in applicazione di tali norme rimangono in vigore, ma non può essere data ulteriore applicazione alle clausole fondate sulle disposizioni dichiarate incostituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; comma 2, lett. e) ed l) riserva allo Stato tutela della concorrenza e ordinamento civile
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