Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 79 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto l’istanza cautelare del Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, che chiedeva la sospensione urgente delle regole sugli spazi televisivi per la campagna referendaria.
Di cosa si tratta
In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025 – tra cui quello sui requisiti per la cittadinanza – la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI aveva approvato, il 2 aprile 2025, le regole sulla comunicazione politica e l’informazione del servizio pubblico durante la campagna. Il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, rappresentato dall’onorevole Riccardo Magi, ha ritenuto quelle regole insufficienti a garantire spazi adeguati per illustrare le ragioni del referendum e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Insieme al conflitto ha chiesto una misura cautelare urgente, cioè la sospensione immediata della delibera, vista l’imminenza del voto. Questa ordinanza decide solo su quella richiesta urgente, non sul merito del conflitto. La posta in gioco era la parità di accesso ai mezzi di informazione pubblica durante una consultazione referendaria.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Comitato promotore contestava la delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025, nella parte in cui non garantirebbe spazi di comunicazione politica idonei né un adeguato livello di informazione sui temi referendari. In via d’urgenza chiedeva la sospensione cautelare di quella delibera.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto l’istanza cautelare presentata dal Comitato promotore. Si tratta di una pronuncia limitata al profilo dell’urgenza: la Corte non ha concesso la sospensione immediata della delibera. La decisione non chiude il conflitto di attribuzione nel merito, ma nega la misura provvisoria richiesta in attesa della definizione del giudizio.
Il principio
L’istanza cautelare nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento eccezionale: in questo caso la Corte non ha ravvisato le condizioni per sospendere in via d’urgenza la delibera della Commissione di vigilanza RAI sulla campagna referendaria.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte costituzionale risolve le controversie su chi spetta una determinata attribuzione tra organi dello Stato; qui contrappone il Comitato promotore e la Commissione di vigilanza RAI.
Cosa significa che è stata respinta l’istanza cautelare?
Significa che la Corte non ha concesso la sospensione urgente della delibera; la richiesta provvisoria è stata negata, in attesa dell’eventuale decisione sul merito.
La decisione ha deciso il merito del conflitto?
No. Questa ordinanza riguarda solo la misura cautelare urgente, non il merito del conflitto sulle regole della campagna referendaria.
Su cosa verteva il referendum cittadinanza?
Sul quesito che proponeva di abrogare in parte la legge 5 febbraio 1992, n. 91, riducendo da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale richiesto allo straniero per chiedere la cittadinanza.
Norme collegate
- Art. 75 della Costituzione – disciplina del referendum abrogativo, all’origine della campagna referendaria.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.