Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 78 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il termine di sole ventiquattro ore entro cui il detenuto poteva fare reclamo contro il diniego di un permesso, portandolo a quindici giorni a tutela del diritto di difesa.
Di cosa si tratta
I detenuti possono ottenere “permessi di necessità” per eventi gravi della vita familiare, ad esempio per assistere un parente in fin di vita. Se il magistrato di sorveglianza nega il permesso, il detenuto può presentare reclamo. Il problema era il tempo concesso: la legge fissava un termine strettissimo, sole ventiquattro ore dalla comunicazione del provvedimento. Nel caso concreto, un detenuto aveva chiesto di poter far visita alla sorella, malata di tumore con metastasi e impossibilitata a recarsi in carcere; il permesso era stato negato e il termine di un giorno per impugnare rendeva difficilissimo difendersi efficacemente. Per chi è privato della libertà, un termine così breve – difficile da rispettare in condizioni di detenzione – rischia di vanificare il diritto a contestare una decisione che incide su affetti e dignità personale. La posta in gioco era rendere effettiva la possibilità di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevedeva che il reclamo contro il provvedimento sui permessi dovesse essere proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevolezza del termine e lesione del diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-bis, terzo comma, dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui prevede che il reclamo sui permessi di cui all’art. 30 sia proposto entro ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché entro quindici giorni. Il termine di un solo giorno è irragionevolmente breve e comprime in modo eccessivo il diritto di difesa del detenuto: il nuovo termine di quindici giorni allinea la disciplina a quella di altri reclami in materia penitenziaria.
Il principio
Il termine di ventiquattro ore per impugnare il diniego di un permesso al detenuto è incostituzionale: un tempo così ristretto è irragionevole e lede il diritto di difesa. Il termine corretto è di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Domande e risposte
Entro quanto tempo il detenuto può ora fare reclamo?
Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, non più entro ventiquattro ore come prevedeva la norma dichiarata illegittima.
Perché ventiquattro ore erano troppo poche?
Perché un termine così breve, per chi è ristretto in carcere, rende estremamente difficile preparare e proporre un reclamo efficace, comprimendo il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Cosa sono i permessi di necessità?
Sono permessi che consentono al detenuto di uscire temporaneamente per eventi gravi e particolari della vita familiare, come la malattia o la morte di un congiunto.
La decisione vale solo per il caso deciso?
No. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetti generali: il termine di quindici giorni si applica a tutti i reclami sui permessi disciplinati da quella norma.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza; il termine di un giorno è stato ritenuto irragionevole.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa, leso da un termine eccessivamente breve.
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Vedi anche
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