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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: la Provincia autonoma di Bolzano aveva autonomamente modificato la disposizione impugnata, escludendo dal perimetro del referendum abrogativo provinciale le leggi tributarie, di bilancio e finanziarie, così conformandosi al divieto costituzionale dell’art. 75, secondo comma, Cost.

Di cosa si tratta

La legge provinciale di Bolzano n. 4/2010 aveva istituito il Consiglio dei Comuni e attribuito a questo organo il potere di chiedere il referendum abrogativo su leggi provinciali, incluse quelle tributarie e di bilancio. Lo Stato ha impugnato la norma perché l’art. 75, secondo comma, Cost. vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio anche a livello statale; la stessa regola, secondo il ricorrente, doveva valere a livello provinciale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. La Provincia autonoma di Bolzano aveva nel frattempo approvato la legge provinciale n. 2/2011, che modificava la disposizione impugnata escludendo espressamente le leggi tributarie, di bilancio e le manovre finanziarie provinciali dal perimetro del referendum abrogativo. La norma di modifica era entrata in vigore il 2 febbraio 2011.

Il principio

Il divieto di referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio (art. 75, secondo comma, Cost.) opera come limite di sistema al potere referendario e deve essere rispettato anche dagli ordinamenti delle autonomie speciali. La Provincia ha spontaneamente recepito questa regola, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Perché l’art. 75 Cost. vieta il referendum sulle leggi tributarie?

L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum abrogativo per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di ratifica dei trattati internazionali. Si tratta di materie per le quali il legislatore costituente ha ritenuto necessario il monopolio parlamentare, escludendo la partecipazione referendaria diretta per ragioni di stabilità finanziaria e istituzionale.

Le Province autonome possono prevedere referendum propri?

Sì, le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere istituti di democrazia diretta nei loro ordinamenti, ma nel rispetto dei principi costituzionali fondamentali, tra cui il divieto di referendum su leggi tributarie e finanziarie.

Cosa significa «cessazione della materia del contendere»?

La cessazione della materia del contendere si verifica quando, durante il giudizio, la situazione oggetto del conflitto viene eliminata o modificata in modo da soddisfare le ragioni del ricorrente. In tal caso la Corte dichiara estinto il processo senza pronunciarsi nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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