Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 5/2010, che sosteneva l’uso dei dialetti di origine veneta nella cartellonistica stradale e in altri contesti. La norma regionale agisce in un ambito non esaurientemente coperto dalla legge statale n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 5/2010 per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta, prevedendo che la Regione sostenesse l’uso di tali dialetti nella cartellonistica, anche stradale. Lo Stato ha impugnato questa legge, sostenendo che i dialetti veneti non rientrassero tra le minoranze linguistiche tutelate dalla legge n. 482/1999 e che la norma violasse la competenza statale sulla segnaletica stradale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Il parametro dell’art. 6 Cost. riguarda la tutela delle minoranze linguistiche; l’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine pubblico e sicurezza (e implicitamente sulla segnaletica stradale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost. (per mancanza di motivazione) e non fondate le questioni in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lett. h), Cost. La legge n. 482/1999 tutela esclusivamente le «minoranze linguistiche storiche», mentre la norma regionale riguarda dialetti e idiomi locali, materia rispetto alla quale le Regioni conservano spazi di intervento.
Il principio
La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche non esaurisce l’intero campo del pluralismo linguistico. Le Regioni possono intervenire per valorizzare dialetti, idiomi e lingue regionali che non rientrano nella tutela delle minoranze linguistiche stricto sensu, purché non violino la competenza esclusiva statale (es. sicurezza stradale). Il sostegno alla cartellonistica in dialetto non obbliga all’uso esclusivo del dialetto, lasciando impregiudicato l’italiano.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra «minoranza linguistica storica» e «dialetto»?
Le minoranze linguistiche storiche (tutelate dalla legge n. 482/1999) sono comunità con una propria lingua non derivata dall’italiano e con un radicamento territoriale storico preciso (es. sloveno, tedesco, ladino, friulano). I dialetti sono varianti regionali della lingua italiana o idiomi locali non riconosciuti come lingue minoritarie a tutela rafforzata.
La norma consente la sostituzione dell’italiano con il dialetto nei cartelli stradali?
No. La Corte ha precisato che la norma regionale sostiene l’utilizzo del dialetto in aggiunta all’italiano, non in sua sostituzione. Non è dunque in contrasto con il codice della strada, che consente l’uso di lingue regionali nei segnali di localizzazione territoriale solo «in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
Le Regioni possono quindi valorizzare i propri dialetti per legge?
Sì, entro i limiti delineati dalla Corte: possono sostenere e valorizzare dialetti e idiomi locali, ma non possono introdurre tutele formalmente equiparate a quelle delle minoranze linguistiche storiche né violare le competenze esclusive statali (sicurezza stradale, ordine pubblico).
Norme collegate
- Art. 6 della Costituzione — tutela delle minoranze linguistiche, parametro principale della questione
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lett. h): competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.