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Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, disponendo la notifica del ricorso affinché il conflitto possa essere esaminato nel merito.
Di cosa si tratta
Il Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) presso il Tribunale ordinario di Taranto aveva promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. L’ordinanza n. 87/2011 non risolve il conflitto nel merito, ma ne verifica l’ammissibilità ai fini processuali e dispone gli adempimenti per la successiva trattazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Taranto ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto riguardava una delibera della Camera in materia di immunità o prerogative parlamentari (il contenuto specifico del merito non è esposto nell’ordinanza di ammissibilità).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi (le parti sono «poteri dello Stato» ai sensi dell’art. 37 legge n. 87/1953) e oggettivi (esistenza di una delibera suscettibile di ledere le attribuzioni del G.u.p.). Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al ricorrente e la notifica del ricorso alla Camera entro sessanta giorni.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere proposto anche da un singolo giudice ordinario — come il G.u.p. — quando la delibera di un’assemblea parlamentare menomi la sua sfera di attribuzioni. L’ordinanza di ammissibilità non risolve il merito ma apre la fase contraddittoria.
Domande e risposte
Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Il conflitto di attribuzione è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui un potere dello Stato (es. un giudice, il Governo, il Parlamento) contesta che un altro potere abbia invaso o menomato le proprie attribuzioni costituzionali. È disciplinato dagli artt. 37-38 della legge n. 87/1953.
Perché il G.u.p. è legittimato a sollevare un conflitto di attribuzione?
La giurisprudenza costituzionale riconosce che anche un singolo organo giurisdizionale — come il G.u.p. — può essere «potere dello Stato» ai fini del conflitto di attribuzione, quando esercita in modo indipendente funzioni costituzionalmente garantite.
Cosa accade dopo l’ordinanza di ammissibilità?
Il ricorrente deve notificare il ricorso e l’ordinanza alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione. Dopo il deposito della prova della notifica, il giudizio prosegue con la fase contraddittoria e si conclude con una sentenza sul merito del conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — immunità e prerogative parlamentari, verosimile oggetto del conflitto
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e indipendenza della funzione giurisdizionale
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