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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del T.U. immigrazione sollevata dal Giudice di pace di Vigevano con due ordinanze, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Vigevano aveva sollevato con due distinte ordinanze questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), che punisce come contravvenzione il semplice fatto di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Vigevano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, rendendo impossibile l’esame nel merito.
Il principio
Il giudice rimettente deve fornire un’adeguata motivazione sia sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso, sia sulla non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità. In assenza di questa motivazione, la questione è inammissibile indipendentemente dal merito della censura.
Domande e risposte
In cosa differisce questa ordinanza dalla n. 84/2011?
L’ordinanza n. 84/2011 riguardava questioni sollevate da Tribunale per i minorenni di Lecce e Giudici di pace di Lecce e Pontassieve, con diversi parametri costituzionali. La n. 86/2011 riguarda specificamente le questioni del Giudice di pace di Vigevano, risolte tutte per inammissibilità.
L’art. 10-bis è mai stato dichiarato incostituzionale?
La norma ha subito nel tempo numerose contestazioni. La Corte di giustizia UE, con la sentenza El Dridi del 28 aprile 2011, ha dichiarato incompatibile con la direttiva rimpatri 2008/115/CE la previsione di pene detentive per il mero soggiorno irregolare, costringendo a una rilettura della norma italiana.
Cosa succede ai procedimenti penali pendenti?
La dichiarazione di inammissibilità non risolve la questione sostanziale. I procedimenti continuano, e i giudici possono riproporre questioni analoghe con motivazioni più accurate, o applicare la norma tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale europea.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro principale delle censure
- Art. 27 della Costituzione — principi penalistici: personalità della responsabilità e finalità rieducativa
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