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La Corte dichiara costituzionalmente illegittima la legge regionale toscana n. 42/2003 nella parte in cui estendeva le norme regionali di reclutamento del personale alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali presenti nel territorio regionale, violando la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento della P.A.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva modificato la propria normativa in materia di formazione professionale e lavoro, prevedendo regole regionali per il reclutamento del personale con qualifiche a bassa scolarità. La norma includeva espressamente tra i destinatari anche le sedi periferiche di amministrazioni statali e enti pubblici nazionali presenti in Toscana. Il Governo aveva impugnato questa estensione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, nonché all’art. 117, sesto comma, della Costituzione. La censura principale riguardava l’estensione alle amministrazioni statali di una disciplina di reclutamento regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge regionale (che inseriva l’art. 22-ter) nella parte in cui includeva le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali tra i destinatari della disciplina regionale di reclutamento. Ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1 (che inseriva l’art. 22-bis), per difetto di interesse ad agire del ricorrente su quel punto specifico.
Il principio
L’ordinamento e l’organizzazione delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Una legge regionale non può dettare norme di reclutamento applicabili a tali amministrazioni, nemmeno con riferimento al solo territorio regionale.
Domande e risposte
Cosa regolava l’art. 22-ter della legge toscana?
L’art. 22-ter disciplinava il reclutamento del personale per le qualifiche e i profili per i quali era richiesta solo la scuola dell’obbligo, facendo riferimento, per individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie, all’elenco dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Questo elenco comprende anche le amministrazioni centrali dello Stato, il che rendeva la norma invasiva delle competenze statali.
Perché la questione sull’art. 22-bis era inammissibile?
Il Governo aveva impugnato anche l’art. 22-bis, che prevedeva un regolamento regionale attuativo, lamentando che esso avrebbe potuto disciplinare materie di competenza statale. La Corte ha ritenuto che questa censura fosse subordinata all’esito delle questioni sull’art. 22-ter, ormai risolte, e che l’interesse a impugnare l’art. 22-bis autonomamente non fosse sufficientemente motivato.
Cosa cambia con la riforma del Titolo V del 2001?
La riforma del 2001 ha ridisegnato il riparto tra competenze statali esclusive, concorrenti e residuali regionali. La materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» è rimasta esclusiva statale, mentre le regioni hanno potestà concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e residuale sulla formazione professionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni dopo riforma 2001
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.